Cassazione Civile, Ordinanza n. 20457/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da un comune per ottenere la corresponsione di una somma a titolo di ristoro ambientale, o in subordine a titolo risarcitorio, in relazione all’attività di smaltimento rifiuti e alla prossimità di una discarica ubicata in altro comune. Nel corso del giudizio sono state dedotte questioni sulla legittimazione passiva dei convenuti, sull’estinzione del credito per intervenuto pagamento, e soprattutto sulla sorte del titolo amministrativo che riconosceva il ristoro: l’originaria ordinanza commissariale che attribuiva la quota al comune è stata annullata e sostituita da altra ordinanza; il giudice di primo grado ha escluso il credito per difetto di titolo. La Corte d’appello ha poi ritenuto che la domanda avesse ad oggetto un credito nascente da atto amministrativo e quindi appartenente alla giurisdizione amministrativa; il TAR Lazio, investito della causa riassunta, ha invece sollevato d’ufficio conflitto negativo sostenendo la giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso per regolamento di giurisdizione mira dunque a stabilire se la pretesa al ristoro/indennizzo e le questioni sul titolo amministrativo debbano essere conosciute dal giudice ordinario o da quello amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento d’ufficio e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto ammissibile il regolamento perché vi era un conflitto negativo tra giudici di ordini diversi, e lo ha ritenuto fondato perché il tribunale di primo grado aveva già deciso nel merito rigettando la domanda per difetto sopravvenuto del titolo, così implicando la propria giurisdizione. Di conseguenza, la successiva rilevazione officiosa del difetto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo non era più consentita, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione. Le parti sono state rimesse avanti al giudice ordinario per la prosecuzione del giudizio e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 59, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69
richiamato per affermare l’ammissibilità del regolamento d’ufficio in presenza di conflitto negativo di giurisdizione
art. 11, comma 3, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.)
richiamato in funzione della disciplina del conflitto di giurisdizione tra giudici appartenenti a ordini diversi
art. 5 legge n. 2248 del 1865, all. E
menzionato nel ragionamento del TAR come fondamento del potere del giudice ordinario di disapplicare l’atto amministrativo
richiamato nel giudizio di merito come base della domanda risarcitoria, ritenuta però infondata per difetto di allegazione e prova del danno
Massime di principio
- In caso di conflitto negativo di giurisdizione, il regolamento d’ufficio è ammissibile quando vi siano due decisioni rese all’esito di giudizi a cognizione piena che abbiano declinato la giurisdizione, anche se tra i due giudizi vi sia una parziale diversità del petitum formale, purché la causa petendi sia sostanzialmente la stessa.
- Quando il giudice di primo grado decide nel merito la domanda, rigettandola per insussistenza del diritto azionato, egli afferma implicitamente la propria giurisdizione; se le parti non impugnano specificamente tale profilo, sulla giurisdizione si forma giudicato implicito e il giudice della fase successiva non può rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione.
- Non ricorre il giudicato implicito solo nelle ipotesi in cui la statuizione di primo grado non implichi una decisione sul merito del diritto fatto valere; se invece il rigetto presuppone la verifica della mancanza del titolo sostanziale, la giurisdizione resta consolidata.
- La qualificazione della pretesa come credito da ristoro/indennizzo o come domanda risarcitoria non muta, di per sé, il dato decisivo della giurisdizione se il primo giudice ha già conosciuto della domanda nel merito e le parti non hanno contestato la giurisdizione nei modi dovuti.
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