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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26021/2024 del 04/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La fondazione ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. contro la sentenza della Cassazione n. 637/2023, deducendo un asserito errore di fatto revocatorio. In sintesi, ha sostenuto che la Corte avrebbe erroneamente collocato nel 2010 la comunicazione di richiesta di iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS, mentre essa era stata presentata nel 2009, entro trenta giorni dalla modifica statutaria e comunque nello stesso periodo d’imposta. Secondo la ricorrente, tale supposto travisamento avrebbe condotto la Corte a ritenere non spettanti le agevolazioni fiscali per l’intero anno 2009, con conseguente cassazione con rinvio della decisione favorevole resa in appello sul rimborso di IRES e IRAP indebitamente versate. La ricorrente ha inoltre sostenuto che, applicando correttamente il principio di diritto enunciato nella sentenza revocanda, il risultato sarebbe dovuto essere opposto o comunque non sarebbe stato necessario un rinvio idoneo a produrre una decisione diversa.

La decisione

La Corte ha ritenuto insussistente l’errore di fatto revocatorio denunciato. Ha osservato che la precedente sentenza non aveva affatto frainteso la data della comunicazione, ma aveva applicato il quadro normativo nel senso che, per le agevolazioni fiscali ONLUS, rileva la data della richiesta di iscrizione al registro e, se la richiesta è successiva alla costituzione ma entro il termine previsto, gli effetti retroagiscono nei limiti stabiliti dalla disciplina richiamata; inoltre ha chiarito che la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 1999 non era vincolante e riguardava un diverso caso di enti già esistenti al 1° gennaio 1998. Poiché il ricorso revocatorio si fondava non su una svista percettiva immediata e decisiva, ma su una diversa lettura del contenuto della sentenza e delle risultanze di causa, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. La fondazione è stata quindi condannata al pagamento delle spese del giudizio di revocazione ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    è la norma che consente la revocazione delle decisioni della Cassazione nei limiti previsti, ma solo in presenza dei rigorosi presupposti dell’errore di fatto revocatorio

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l’errore deve consistere in una svista di percezione, non in un errore di giudizio o di interpretazione delle risultanze processuali

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso

  • art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 460 del 1997

    disciplina la comunicazione per l’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS e i termini rilevanti per l’accesso al regime agevolativo

  • art. 10, D.Lgs. n. 460 del 1997

    individua i requisiti e le attività delle ONLUS richiamati nel quadro normativo delle agevolazioni

  • art. 15, D.Lgs. n. 460 del 1997

    richiamato nel ricorso originario come parte del combinato disposto che regola l’efficacia delle agevolazioni

  • art. 1, D.M. n. 266 del 2003

    prevede che l’iscrizione all’anagrafe unica avvenga su comunicazione degli interessati e abbia effetto costitutivo del diritto alle agevolazioni

  • art. 4, D.M. n. 266 del 2003

    stabilisce che gli effetti dell’iscrizione retroagiscono alla data della comunicazione e, se questa avviene entro trenta giorni, alla data di costituzione dell’organizzazione

  • art. 14 preleggi

    richiamato per affermare la natura eccezionale e di stretta interpretazione delle norme agevolative ed esentative

  • art. 53 Cost.

    richiamato come principio generale di assoggettamento alla capacità contributiva, derogato solo in casi espressamente previsti

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    ha introdotto l’ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte

  • circolare Agenzia delle Entrate n. 22/E del 1999

    non vincolante per il giudice; riguardava il diverso caso degli enti già esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo regime

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio presuppone una falsa percezione immediatamente desumibile dal provvedimento, in contrasto con dati processuali incontrovertibili; non ricorre quando si contesti l’interpretazione data dalla Corte agli atti o alle norme applicate.
  • Non è ammissibile il ricorso per revocazione se la censura mira, in realtà, a rimettere in discussione il ragionamento decisorio della sentenza di cassazione, sotto forma di dedotta erronea valutazione delle risultanze di causa.
  • Le disposizioni agevolative e di esenzione tributaria sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dalla legge o dalla disciplina regolamentare richiamata.
  • In tema di agevolazioni ONLUS, la decorrenza dei benefici va individuata secondo la disciplina specifica sull’iscrizione all’anagrafe e sugli effetti retroattivi della comunicazione, senza che rilevi in via automatica la distinzione tra tributi istantanei e tributi periodici.
  • Le circolari amministrative non vincolano il giudice e possono essere utilizzate solo come dato interpretativo, ove compatibili con il testo normativo applicabile e con la concreta fattispecie considerata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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