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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20831/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza di appello che aveva mantenuto la condanna per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341-bis c.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per oltraggio a pubblico ufficiale, deducendo: 1) vizi di motivazione sulla colpevolezza, assumendo l'assenza del requisito del fatto commesso in presenza di più persone; 2) vizi di motivazione e violazione di legge sul diniego delle attenuanti generiche; 3) violazione di legge e vizi di motivazione sul mancato riconoscimento delle pene sostitutive. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile: il primo motivo è stato giudicato manifestamente infondato e generico; il secondo non consentito in cassazione, poiché la valutazione sulle attenuanti generiche è giudizio di fatto sindacabile solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione; il terzo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la sentenza aveva valorizzato non solo i precedenti, ma anche la gravità della condotta, tenuta in carcere contro agenti di polizia penitenziaria e con danneggiamento della cella, ritenendo così le pene sostitutive inidonee a prevenire la recidiva. Conseguentemente sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    Norma incriminatrice del delitto per cui era stata confermata la condanna; il ricorso non ha scalfito l'accertamento di responsabilità.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro per la valutazione delle attenuanti generiche; il giudice di merito deve dar conto degli elementi ritenuti preponderanti, e la motivazione è sindacabile solo per illogicità manifesta o arbitrio.

  • art. 618 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata per affermare che la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare in critica al ragionamento decisorio una mera riproposizione delle doglianze già esaminate dal giudice di merito: il motivo è inammissibile se si limita a contestare la motivazione senza confrontarsi con le argomentazioni effettivamente svolte in sentenza.
  • La valutazione sulle attenuanti generiche costituisce giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione, anche per relationem, indica gli elementi dell'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti e non presenta profili di arbitrarietà, illogicità manifesta o contraddittorietà.
  • Il diniego delle pene sostitutive può essere legittimamente fondato sulla gravità della condotta e sulla personalità dell'imputato, desunta anche dai precedenti, quando tali elementi rendano ragionevole il giudizio di inidoneità della misura a prevenire il rischio di recidiva.
  • La condotta tenuta in un contesto detentivo, specie se diretta contro appartenenti alla polizia penitenziaria e accompagnata da danneggiamenti, può essere valorizzata come indice negativo della personalità ai fini del trattamento sanzionatorio e della scelta tra pena detentiva e pene sostitutive.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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