Sentenza del 15/01/2016 n. 582 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione dell'avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEG e IRAP per l'anno 1998, emesso in relazione alla società S.-M. s.r.l. L'accertamento derivava dal disconoscimento di costi e rimanenze, nonché dalla contestazione dell'omessa contabilizzazione di interessi attivi. L'Ufficio aveva ritenuto che il contratto di collaborazione e lavorazione tra la società controllante S.W. e la controllata S.-M. dissimulasse un finanziamento, dal quale sarebbero derivati interessi attivi non dichiarati. La CTR aveva confermato l'annullamento dell'atto, richiamando una precedente sentenza relativa alla società. L'Agenzia ha impugnato la decisione per vizi di motivazione, violazione delle norme processuali e omessa valutazione degli elementi indicativi dell'esistenza del finanziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i motivi relativi alla pretesa nullità della sentenza per esposizione insufficiente dello svolgimento del processo, motivazione per relationem e rinvio alla precedente decisione. Tuttavia ha accolto i motivi riguardanti l'omessa o insufficiente motivazione sull'esistenza dell'operazione di finanziamento, sulla conseguente contabilizzazione degli interessi attivi e sul momento di esigibilità dell'IVA e dell'obbligo di fatturazione. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Il giudice del rinvio dovrà rivalutare gli elementi indicati dall'Agenzia, tra cui le difficoltà economiche della società finanziata, i rapporti familiari tra gli amministratori, il controllo societario, l'obbligo di approvvigionamento esclusivo, l'assenza di ricarico sulle materie prime e i ritardi sistematici nei pagamenti.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 360, n. 4 e n. 5
La Corte ha esaminato sia le censure relative a violazioni processuali e nullità della sentenza, sia quelle relative all'omessa o insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, e 61
La sentenza tributaria non è nulla per la mera insufficiente esposizione formale dello svolgimento del processo o per il ricorso alla motivazione per relationem, quando siano comunque individuabili i fatti essenziali e le ragioni della decisione.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4
La motivazione per relationem è ammissibile se il provvedimento richiamato è identificabile e contiene elementi sufficienti a rendere chiare, univoche e verificabili le ragioni della decisione.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 6 e 21
Le norme disciplinano il momento di effettuazione delle operazioni ai fini IVA e il conseguente obbligo di fatturazione; nel caso concreto la loro applicazione doveva essere rivalutata in relazione alla cessione di materie prime e all'eventuale natura finanziaria dell'operazione.
D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 5 e 6
Le disposizioni riguardano le sanzioni per violazioni relative alle dichiarazioni e agli obblighi di documentazione, registrazione e fatturazione IVA; la loro applicazione dipendeva dall'accertamento effettivo delle operazioni contestate.
Massime di principio
- Nei rapporti tra società controllante e controllata, un contratto formalmente qualificato come collaborazione o lavorazione può essere riqualificato fiscalmente come finanziamento se le circostanze concrete evidenziano un trasferimento di risorse e una sistematica dilazione dei pagamenti.
- La presenza di rapporti societari, familiari o di controllo non prova da sola l'esistenza di un finanziamento, ma costituisce un elemento indiziario da valutare insieme alle condizioni economiche e alle modalità effettive dei rapporti.
- La mancata applicazione di ricarichi, l'acquisto esclusivo di materie prime dalla controllante, l'obbligo di lavorare esclusivamente per essa e i ritardi sistematici nei pagamenti possono concorrere a dimostrare l'esistenza di un'operazione finanziaria dissimulata.
- Quando l'accertamento si fonda su più elementi presuntivi, il giudice deve esaminarli complessivamente e motivare in modo concreto perché li ritenga idonei o inidonei a dimostrare la pretesa tributaria.
- La motivazione per relationem è legittima se il giudice richiama una decisione identificabile e ne fa proprie le ragioni in modo chiaro; non è invece sufficiente un rinvio meramente apparente o privo di autonoma valutazione quando siano necessari ulteriori accertamenti.
- La cassazione con rinvio non definisce definitivamente la debenza degli interessi o delle imposte: trasferisce al giudice di rinvio il compito di rivalutare i fatti e applicare correttamente le norme sulla base delle indicazioni della Corte.
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