Sentenza del 15/01/2016 n. 138 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Iscrizione ipotecaria - Avviso preventivo - Legge 106/2011 - Retroattività - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’iscrizione ipotecaria perché non preceduta dalla comunicazione preventiva prevista dall’art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. 602/1973, introdotto dalla legge 106/2011. La questione decisiva era se tale obbligo si applicasse anche alle iscrizioni effettuate prima dell’entrata in vigore della nuova previsione.
La decisione
La decisione esclude la retroattività dell’art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. 602/1973: l’obbligo di comunicazione preventiva non si applica alle iscrizioni ipotecarie anteriori alla sua introduzione. Il testo fornito non riporta gli estremi della sentenza, l’esito processuale completo, le eventuali altre questioni trattate o la statuizione sulle spese; pertanto non è possibile precisare se il ricorso sia stato accolto o rigettato nel caso concreto.
Norme richiamate
Art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. 602/1973
La comunicazione preventiva al debitore prima dell’iscrizione ipotecaria è richiesta dalla disposizione introdotta successivamente, ma l’obbligo non si estende retroattivamente alle iscrizioni anteriori.
Legge 106/2011
La legge ha introdotto la previsione sulla comunicazione preventiva; secondo la decisione, tale innovazione normativa non incide sulle iscrizioni ipotecarie già eseguite prima della sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Un obbligo procedurale introdotto da una legge sopravvenuta non si applica automaticamente agli atti compiuti prima della sua entrata in vigore: occorre verificare la disciplina transitoria e la portata temporale della norma.
- Per contestare un’iscrizione ipotecaria per mancata comunicazione preventiva, è essenziale individuare la data dell’iscrizione e confrontarla con l’entrata in vigore della disposizione che ha introdotto l’obbligo.
- Questa massima riguarda specificamente la non retroattività della comunicazione preventiva prevista dall’art. 77, comma 2-bis; non consente, da sola, di concludere che un’iscrizione successiva sia legittima o illegittima, né chiarisce l’esito processuale concreto.
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