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Sentenza

Sentenza del 15/01/2016 n. 144 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento - Art. 22 d.l. 78/2010 - Obbligatorietà del contraddittorio preventivo - Data emissione dell'accertamento - Rileva - Annualità d'imposta - Non rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia aveva rideterminato sinteticamente, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.P.R. 600/1973, il reddito IRPEF del contribuente per il 2008 da € 21.810 dichiarati a € 83.898. Il contribuente aveva contestato l’accertamento, tra l’altro, per la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo e per l’errata valutazione della sua capacità contributiva e delle giustificazioni fornite sulle risorse utilizzate. Dopo l’accoglimento del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale di Milano, il 10 luglio 2014, l’Agenzia ha appellato la decisione, lamentandone la carenza di motivazione e contestandone il merito. Il contribuente ha eccepito l’inammissibilità dell’appello e ne ha chiesto il rigetto.

La decisione

La Commissione tributaria ha respinto l’appello dell’Agenzia e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto decisiva la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, prevista dall’art. 22 del D.L. 78/2010 per gli accertamenti sintetici emessi dal 31 maggio 2010: rileva la data di emissione dell’avviso, non l’annualità d’imposta cui si riferisce. La violazione comporta la nullità dell’avviso; perciò le ulteriori questioni sono rimaste assorbite. L’Agenzia, appellante soccombente, è stata condannata a pagare € 5.000 di spese processuali. La decisione dà inoltre atto dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • Art. 22 del D.L. 78/2010

    La norma introdotta con l'art. 22 del D.L. 78/2010, che ha reso obbligatorio il preventivo contraddittorio per la determinazione sintetica del reddito, è norma processuale di immediata applicazione in relazione agli avvisi di accertamento emessi a far data dal 31.5.2010 (data di entrata in vigore del D.L.).

    La norma si applica agli avvisi di accertamento sintetico emessi dal 31 maggio 2010, anche quando riguardano annualità d’imposta anteriori. Il criterio temporale decisivo è la data di emissione dell’avviso.

  • Art. 38, comma 4, del D.P.R. 600/1973

    La disposizione è indicata come base dell’accertamento sintetico impugnato. La decisione non ne sviluppa un’interpretazione autonoma: afferma che l’esercizio del potere di accertamento sintetico è soggetto al contraddittorio preventivo previsto dall’art. 22 del D.L. 78/2010.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002

    La Commissione si limita a dichiarare sussistenti i presupposti per la sua applicazione, senza specificare ulteriormente gli effetti nel dispositivo riportato.

Massime di principio

  • Per gli accertamenti sintetici emessi dal 31 maggio 2010, il contraddittorio preventivo è obbligatorio anche se l’accertamento riguarda un periodo d’imposta precedente: conta la data di emissione dell’avviso.
  • La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, quando esso è obbligatorio, determina la nullità dell’avviso di accertamento.
  • Se la violazione del contraddittorio è decisiva e assorbente, il giudice può non esaminare le ulteriori contestazioni di merito relative alla ricostruzione del reddito e alla capacità contributiva.

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