Sentenza del 15/01/2016 n. 122 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RISCOSSIONE E MISURE CALUTELARI - Cartella esattoriale - Produzione della copia fotostatica - Omessa produzione dell'originale - Nullità - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la cartella perché il resistente ne aveva prodotto una copia fotostatica e non l'originale, sostenendo che tale omissione ne comportasse la nullità. Ha inoltre disconosciuto la conformità della copia, senza tuttavia proporre querela di falso.
La decisione
La contestazione è stata respinta: la mancata produzione dell'originale non determina la nullità della cartella. L'art. 2719 c.c. si applica alle copie fotostatiche di scritture, non alle cartelle esattoriali, che sono atti pubblici. Il loro contenuto fa fede fino a querela di falso; pertanto, il semplice disconoscimento della copia, non seguito da tale querela, è inefficace. Il testo fornito non indica giudice, grado, data, importi o statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
Art. 2719 c.c.
L'art. 2719 cod. civ. riguarda le copie fotostatiche di scritture e non di atti pubblici quali le cartelle
La disciplina sul disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture non si applica alle cartelle esattoriali in quanto atti pubblici.
Artt. 2714 e 2700 c.c.
il cui contenuto fa fede fino a querela di falso, ex artt. 2714 e 2700 cod. civ.
La cartella, quale atto pubblico, fa fede del proprio contenuto fino a quando questo non sia contestato mediante querela di falso.
Massime di principio
- La produzione della copia fotostatica di una cartella esattoriale, anziché dell'originale, non comporta di per sé la nullità dell'atto.
- Il semplice disconoscimento della conformità della copia della cartella non è sufficiente a superarne l'efficacia probatoria: secondo il principio enunciato, occorre proporre querela di falso.
- La regola va riferita alle cartelle esattoriali considerate atti pubblici; non è automaticamente estensibile alle copie di scritture private disciplinate dall'art. 2719 c.c.
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