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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28292/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (detenuto)

La controversia

Il ricorrente, detenuto e gravato da un debito per spese processuali relativo a due sentenze di condanna in esecuzione, aveva chiesto la remissione del debito ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002. L'istanza era stata respinta dal Magistrato di sorveglianza e l'opposizione era stata a sua volta rigettata, sul rilievo che il detenuto aveva commesso un illecito disciplinare consistito nell'occultamento di una pen drive non consentita, sanzionato con l'esclusione per tre giorni dalle attività sportivo-ricreative. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto errore di diritto e difetto di motivazione: il giudice di merito avrebbe negato il beneficio sulla base della sola commissione dell'illecito disciplinare, senza compiere la necessaria comparazione tra la gravità dell'illecito e la complessiva condotta carceraria; inoltre avrebbe omesso di considerare e motivare sulle disagiate condizioni economiche del detenuto, ulteriore presupposto legale della remissione del debito, evidenziando anche che il debito residuo sarebbe un ostacolo al reinserimento sociale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, ai fini della remissione del debito, la commissione di un illecito disciplinare non determina automaticamente il rigetto dell'istanza, dovendo il giudice di merito effettuare una specifica comparazione tra le caratteristiche dell'illecito e la complessiva condotta tenuta dal condannato nel periodo detentivo, nonché verificare gli altri presupposti di legge, tra cui le disagiate condizioni economiche. Poiché nel caso concreto il provvedimento impugnato si era limitato a valorizzare l'illecito disciplinare senza tale valutazione comparativa e senza adeguata motivazione, l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede la remissione del debito per spese processuali e di mantenimento nei confronti del detenuto o internato che versi in disagiate condizioni economiche e abbia tenuto in istituto una regolare condotta.

  • art. 30-ter, comma 8, ord. pen.

    È richiamato quale parametro per valutare la regolarità della condotta, secondo i criteri utilizzati per la concessione dei permessi premio.

Massime di principio

  • Ai fini della remissione del debito ex art. 6, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, la regolarità della condotta non richiede una particolare adesione al trattamento rieducativo, ma una tenuta comportamentale complessivamente corretta nel periodo detentivo.
  • La commissione di un illecito disciplinare da parte del detenuto può legittimare il diniego del beneficio, ma non consente un automatismo decisorio: il giudice deve valutare in concreto la gravità, le modalità, il tempo e ogni altro elemento rilevante dell'episodio rispetto alla condotta complessiva del condannato.
  • Il diniego della remissione del debito deve essere sorretto da motivazione specifica sia sulla regolarità della condotta sia sugli ulteriori presupposti richiesti dalla legge, compreso quello delle disagiate condizioni economiche.
  • Il parametro della regolarità della condotta va letto in coerenza con i criteri elaborati per i permessi premio, sicché la valutazione deve essere globale e non meramente formalistica.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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