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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3279/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto contro la condanna per furto di energia elettrica pluriaggravato (2009-2014). Il motivo unico deduce inosservanza o erronea applicazione di legge penale contestando la valutazione probatoria: si sostiene assenza di prova che l'allaccio abusivo sia stato effettuato dall'imputato e che costui ne fosse consapevole; inoltre si è invocata l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente valutato gli elementi probatori: verifiche ENEL accertavano un allaccio abusivo con distacco che lasciava l'immobile senza energia, la fornitura era intestata a terzi e cessata, l'immobile era occupato dall'imputato con tutta la famiglia al momento dell'accertamento, il LAUDICINA aveva sottoscritto il verbale di verifica e non aveva contratto di fornitura; pertanto l'appello non aveva confrontato in modo specifico il ragionamento probatorio. La doglianza sull'inconsapevolezza è ritenuta incoerente rispetto alla macroscopicità dell'allaccio e agli altri dati oggettivi. La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis è stata ritenuta inammissibile per incompatibilità con la cornice edittale del reato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    articolo 616 codice di procedura penale

    Usato come fondamento per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma alla Cassa delle ammende, non essendo emerse ragioni di esonero

  • art. 131-bis cod. pen.

    art. 131-bis codice penale

    Invocato dalla difesa come causa di non punibilità; la Corte ha ritenuto la richiesta inammissibile in considerazione della cornice edittale del reato contestato

  • Principio di specificità dei motivi di impugnazione (giurisprudenza)

    Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli), nonché pronunce Sez. 5 n. 32025 del 19/2/2014 (Rizzuto) e n. 24592 del 30/4/2021 (Bellafiore)

    Conferma che appello e ricorso per cassazione sono inammissibili per difetto di specificità quando non enunciano e argomentano criticamente le ragioni di fatto o diritto poste a fondamento della decisione impugnata; l'onere di specificità è proporzionale alla specificità della motivazione del provvedimento impugnato. Inoltre la qualificazione della circostanza aggravante ha natura oggettiva e può essere valutata anche se chi materialmente ha eseguito l'allaccio è diverso dall'imputato, quando risulti che questi ne fruiva consapevolmente

Massime di principio

  • Un gravame è inammissibile se non indica in modo specifico e motivato i punti della decisione impugnata con cui si dissente; l'onere di specificità aumenta se la sentenza impugnata espone ragioni particolarmente dettagliate
  • In reati come il furto di energia elettrica, la prova dell'allaccio abusivo, l'uso continuativo dell'immobile da parte dell'imputato, l'assenza di contratto di fornitura e la sottoscrizione del verbale di verifica costituiscono elementi probatori forti che possono fondare la responsabilità anche se non provato chi materialmente eseguì l'allaccio
  • La responsabilità personale non è esclusa dal fatto che l'allaccio potesse servire anche altri appartamenti; ciò che rileva è la consapevolezza e la fruizione dell'energia da parte dell'imputato
  • La richiesta di applicazione di una causa di non punibilità (es. art. 131-bis c.p.) deve essere valutata rispetto alla fattispecie edittale del reato; non è sempre applicabile e può essere esclusa se incompatibile con la descrizione normativa dell'offesa
  • Per contestare efficacemente una decisione fondata su accertamenti tecnici è necessario proporre censure specifiche ai singoli accertamenti (es. vizi del verbale, contraddizioni oggettive, elementi probatori nuovi) e non solo affermazioni congetturali sull'autore materiale dell'allaccio

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