Cassazione Penale, Ordinanza n. 40040/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per concorso in violenza privata. La vicenda concreta, per come emerge dal testo, riguarda una manifestazione di protesta in luogo pubblico nel corso della quale i ricorrenti, in gruppo, avrebbero impedito a due autotrasportatori di caricare e scaricare la merce, ostacolando così l’attività di un’impresa. Con il ricorso hanno dedotto: 1) vizio di motivazione sulla configurabilità del reato; 2) mancato riconoscimento di una scriminante ex art. 59, comma 4, c.p.; 3) omessa esclusione dell’aggravante ex art. 339, comma 1, c.p. e conseguente difetto di querela; 4) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 5) contestazione delle statuizioni civili, sostenendo l’assenza di danno risarcibile. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati o generici, valorizzando la ricostruzione fattuale basata sulle concordanti dichiarazioni dei testi e la coerenza della motivazione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sulla configurabilità del reato, sulla scriminante, sull’aggravante e sulla particolare tenuità del fatto; ha inoltre reputato generico il primo e il terzo motivo. Quanto alle statuizioni civili, ha rilevato l’evidenza del danno subito dalla società danneggiata per l’impedimento allo svolgimento dell’attività. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione alla condanna per violenza privata commessa da più soggetti
base della fattispecie di violenza privata contestata e confermata nei gradi di merito
aggravante ritenuta correttamente contestata in fatto perché il fatto è stato commesso da più persone riunite in occasione di una protesta in luogo pubblico
invocato dalla difesa quale scriminante, ma escluso perché incompatibile con la ricostruzione fattuale accertata
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
richiamato per ribadire il requisito di specificità dei motivi di ricorso, ritenuti carenti e quindi inammissibili
invocato per la particolare tenuità del fatto, ma escluso per la gravità della condotta e per il ruolo dei ricorrenti
norma incriminatrice della violenza privata, applicata in concorso
aggravante della violenza privata per il fatto commesso da più persone riunite
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura sulla motivazione è inammissibile quando si risolve in una esposizione confusa, non specifica e non ancorata ai passaggi della decisione impugnata.
- La valutazione di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali e la ricostruzione del fatto compiute dai giudici di merito non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione logica e coerente.
- La scriminante fondata su un supposto stato soggettivo di timore deve essere esclusa quando il comportamento complessivo dell’agente risulta oggettivamente incompatibile con tale rappresentazione difensiva.
- L’aggravante della commissione del fatto da più persone riunite è configurabile anche in contesti di protesta collettiva quando il dato fattuale evidenzi l’azione di gruppo.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando la gravità concreta della condotta, il ruolo rivestito dagli autori e la modalità offensiva dell’azione.
- Le statuizioni civili possono essere confermate quando il danno alla persona offesa sia immediatamente desumibile dall’impedimento concreto all’attività economica o lavorativa.
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