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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32989/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino che aveva respinto la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da Attanasio Alessio. Il ricorrente lamentava inosservanza ed erronea applicazione delle norme sul gratuito patrocinio (in particolare art. 99 e art. 76, comma 4-bis, D.P.R. 115/2002 e art.125 c.p.p.), e sosteneva che il Tribunale non avesse valutato documenti e provvedimenti favorevoli (decreti di ammissione emessi da altri uffici, relazione della Direzione Nazionale Antimafia, note della Questura, il percorso di reinserimento sociale e titoli di studio) nonché non avesse risposto alle censure difensive sollevate. Contestava inoltre l'osservazione che l'istanza non contenesse indicazioni analitiche sui redditi, affermando di essere privo di redditi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha confermato che l'istanza di ammissione al patrocinio era inammissibile perché l'autocertificazione sul reddito era generica e priva di riferimento temporale richiesto dall'art.79 D.P.R. 115/2002, impedendo la verifica formale dei requisiti reddituali. La Corte ha inoltre richiamato la presunzione, prevista dall'art.76, comma 4-bis D.P.R. 115/2002, secondo cui chi è stato condannato con sentenza definitiva per i reati di cui all'art.416-bis c.p. è presumibilmente oltre i limiti reddituali: tale presunzione è relativa (come interpretata dalla Corte Costituzionale n.139/2010) e implica l'inversione dell'onere della prova, spettando al richiedente dimostrare il contrario. Le ulteriori doglianze del ricorrente sono state ritenute assorbite o inammissibili in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e, per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, all'obbligo di versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 115/2002, art.79

    una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76

    L'art.79 impone, a pena di inammissibilità, un'autocertificazione reddituale con indicazione temporale e specifica determinazione del reddito; la mancanza di riferimento temporale rende l'istanza inammissibile e il giudice non ha obbligo di integrare l'istanza chiedendo la parte integrazioni sostanziali.

  • D.P.R. 115/2002, art.76, comma 4-bis

    presunzione di superamento di limite di reddito per quei soggetti condannati "con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 416 bis del codice penale..."

    La norma introduce una presunzione relativa che inverte l'onere della prova: il richiedente deve fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione. La Corte Costituzionale (n.139/2010) ha escluso la costituzionalità di una presunzione assoluta.

  • D.P.R. 115/2002, art.99

    Richiamato quale riferimento alla possibile impugnazione per cassazione nelle materie relative al gratuito patrocinio: il ricorso per cassazione in materia di gratuito patrocinio è consentito per violazione di legge.

  • D.P.R. 115/2002, art.113

    Citato in combinato con l'art.99 come riferimento formale alla disciplina dei rimedi in materia di gratuito patrocinio; la Cassazione ricorda i limiti di sindacabilità in questa materia.

  • Codice di procedura penale, art.125, comma 3

    Richiama l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte distingue tra motivazione apparente (che può integrare vizio di legge) e illogicità manifesta (sindacabile con specifico motivo previsto dall'art.606 c.p.p.).

  • Codice di procedura penale, art.616

    Norma che permette l'imposizione di una somma a carico del ricorrente in caso di inammissibilità dovuta a colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per disporre il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

  • Codice di procedura penale, art.611

    Richiamato come norma che consente al Procuratore Generale di depositare conclusioni scritte; qui il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato devono contenere un’autocertificazione reddituale completa e con riferimento temporale esplicito; la mancanza di tale riferimento rende l'istanza inammissibile senza che il giudice debba integrare d'ufficio i dati mancanti.
  • Se il richiedente ha una condanna definitiva per reati previsti dall'art.416-bis c.p., opera la presunzione relativa di superamento dei limiti reddituali ex art.76, comma 4-bis D.P.R. 115/2002: l'onere di fornire la prova contraria spetta al richiedente e la presunzione può essere superata solo con prove idonee e documentate.
  • In sede di Cassazione, i ricorsi in materia di gratuito patrocinio sono ammessi per violazione di legge; questioni di logica o valutazione di merito (anche critiche sulla motivazione non privi di consistenza minima) sono, nei limiti, sottratte al sindacato se non configurano carenza assoluta di motivazione.
  • Il giudice di merito non ha l'obbligo di compiere accertamenti istruttori ex officio per integrare un'istanza incompleta; può solo, nei casi previsti, chiedere integrazioni documentali, ma non supplire la parte negli elementi essenziali dell'istanza.
  • Le doglianze riproduttive di atti favorevoli emessi da altri uffici (decreti di ammissione, note della Questura, relazioni della DNA, provvedimenti comparabili) devono essere provate in modo che risultino idonee a superare la presunzione legale; la mera elencazione non equivale a prova sufficiente in presenza di informazioni di polizia giudiziaria contrarie.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a rimborsi/obblighi pecuniari (es. Cassa delle Ammende) se sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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