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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27135/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento di prestazioni ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione fatturate da un ente di riabilitazione a una azienda sanitaria locale. Il tribunale aveva inizialmente ingiunto il pagamento di una somma maggiore, poi revocato il decreto a seguito di opposizione dell'ASL e condannato quest'ultima solo al residuo, ritenendo che la fonte dell'obbligazione fosse una delibera dell'ASL che aveva autorizzato il pagamento nonostante il superamento del tetto di spesa. In appello l'ente creditore si doleva della mancata attribuzione degli interessi di mora sull'importo già pagato parzialmente, e della decorrenza degli interessi sul residuo solo dalla delibera e non dall'emissione delle fatture, oltre che della mancata condanna alle spese del monitorio. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione di norme contrattuali, degli artt. 1282 c.c., 4 d.lgs. 231/2002, 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che, una volta accertato che il debito era sorto con la delibera dell'ASL del 4 settembre 2018 e che il pagamento parziale era avvenuto solo il 4 aprile 2019, gli interessi di mora dovevano essere riconosciuti sull'intera somma dal sessantunesimo giorno successivo alla delibera fino al pagamento parziale e poi sul residuo fino al saldo. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 653, 91 e 92 c.p.c., contestando la statuizione sulle spese del monitorio e sostenendo che, in caso di pagamento nel corso dell'opposizione, le spese del procedimento monitorio dovessero essere poste a carico dell'ASL secondo soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che, una volta definitivamente affermato che l'obbligazione dell'ASL era sorta con la delibera del 4 settembre 2018 e che da quella data decorrevano gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, dovessero essere riconosciuti gli interessi sull'intera somma dal momento di esigibilità del credito fino al pagamento parziale e, per il residuo, fino al saldo. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla ritenuta inesistenza o inesigibilità del credito al momento del monitorio. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 9 del contratto

    richiamato dalla ricorrente come base pattizia del credito e della decorrenza degli interessi

  • art. 1282 c.c.

    richiamato insieme alle norme sugli interessi per sostenere la decorrenza del credito pecuniario

  • art. 4 d.lgs. n. 231/2002

    richiamato per fondare la debenza degli interessi moratori sulle somme dovute

  • art. 2697, secondo comma, c.c.

    invocato per sostenere l'onere della prova in capo alla controparte in relazione alla delibera e ai fatti costitutivi del credito

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione degli atti di causa e la mancata considerazione della circostanza del pagamento parziale

  • art. 653, primo e secondo comma, c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione agli effetti dell'opposizione a decreto ingiuntivo e alle spese del monitorio

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in tema di compensazione o regolazione delle spese

  • art. 380 bis c.p.c.

    indicato come base della trattazione in adunanza camerale

Massime di principio

  • Una volta definitivamente accertata la data di insorgenza ed esigibilità di un credito, la decorrenza degli interessi moratori deve essere coerentemente applicata all'intera somma dovuta fino al pagamento parziale e, per il residuo, fino all'integrale saldo.
  • La mancata produzione documentale non impedisce di censurare una decisione quando il giudice di merito abbia comunque fatto proprio un fatto storico specifico; il vizio va però dedotto in modo coerente con la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, risultando eccentrico o contraddittorio rispetto alla motivazione da censurare.
  • In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la censura sulle spese del monitorio deve misurarsi con la specifica ragione posta dal giudice a fondamento della revoca o del rigetto, non con una diversa ricostruzione dei fatti non accolta in sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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