Cassazione Civile, Ordinanza n. 09641/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva promosso querela di falso sostenendo che la notificazione di un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA non fosse mai avvenuta, nonostante l'agente postale avesse attestato la consegna del plico a un "delegato" della società. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la querela di falso; la Corte d'appello aveva confermato, rilevando che la società non aveva contestato la conformità della copia dell'avviso di ricevimento all'originale, che la falsità dedotta era soltanto ideologica e non materiale, e che l'attestazione dell'agente postale godeva di fede privilegiata quanto alla dichiarazione resa dal consegnatario. Con il ricorso per cassazione la società denunciava: violazione dell'art. 183, comma 6, c.p.c. per mancata assegnazione del termine per memorie istruttorie; omesso esame circa la falsità della ricevuta di ritorno per consegna a persona indeterminata; violazione degli artt. 145 e 221 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse colto la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello aveva fondato il rigetto sull'inammissibilità della querela di falso per mancata indicazione delle prove della falsità; di conseguenza, la questione relativa al mancato termine ex art. 183 c.p.c. era priva di decisività, non essendo stata specificamente impugnata la statuizione principale di inammissibilità. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per la mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le censure prospettate non erano idonee a superare la ratio decidendi, perché mancava l'attacco alla statuizione decisiva di inammissibilità.
Il termine per memorie istruttorie non doveva essere assegnato, secondo la Corte d'appello, perché la querela era già stata reputata inammissibile.
Norma invocata dalla ricorrente in relazione alla notificazione, ma non utile a scardinare la decisione impugnata.
La querela di falso richiede l'indicazione delle prove della falsità; la loro omissione è stata ritenuta causa di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e non censura la statuizione che costituisce il vero fondamento della decisione.
- La mancata impugnazione della statuizione decisiva preclude l'esame di censure che attengano a profili diversi, anche se astrattamente rilevanti sul piano processuale.
- Nella querela di falso, la mancata indicazione delle prove della falsità può determinare l'inammissibilità della domanda, rendendo non necessaria l'ulteriore istruttoria.
- La fede privilegiata dell'atto pubblico copre le dichiarazioni rese al pubblico ufficiale nel contesto dell'atto, nei limiti della loro attestazione, salvo rituale e specifica contestazione nei modi di legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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