Cassazione Penale, Sentenza n. 30646/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova dell'11/01/2023 che, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, aveva condannato la ricorrente per appropriazione indebita (art. 646 c.p.). La difesa ha dedotto: 1) travisamento della prova, carenza e illogicità della motivazione rispetto all'addebito di appropriazione indebita (affermazione che la ricorrente avrebbe effettuato versamenti per deleghe fiscali maggiori delle somme ricevute); 2) mancata sospensione del giudizio per acquisire l'elenco dei versamenti delle deleghe fiscali depositato presso l'Agenzia delle Entrate nel procedimento civile; 3) inesistenza dell'elemento oggettivo dell'appropriazione indebita, atteso che gli accertamenti della Guardia di Finanza dimostrerebbero versamenti superiori ai fondi ricevuti; 4) inesistenza del dolo e sussistenza della buona fede (anche in ragione di errori informatici e di documentazione tecnica prodotta dalla difesa); 5) richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 L. 24/11/1981, n. 689, e, in subordine, applicazione delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 20-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi quattro motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati, generici o reiterativi di censure già decise nei gradi di merito e non autonomamente confutate; la motivazione di merito è stata ritenuta congrua nel ritenere sussistente l'appropriazione indebita anche per distrazione di somme dalla loro destinazione specifica, nella considerazione dell'assenza di documentazione e dell'inspiegabile prolungarsi di presunte anomalie contabili. La richiesta di conversione della pena è stata dichiarata inammissibile perché la norma che consente la pena pecuniaria sostitutiva (art. 20-bis c.p.) opera solo per pene detentive non superiori ad un anno e, inoltre, la possibilità di invocare sanzioni sostitutive ex art.53 L. n.689/1981 non può essere proposta per la prima volta in Cassazione se non sollevata nei giudizi di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (liquidata equitativamente secondo il dispositivo), mentre non è stata condannata a rifondere le spese processuali alle parti civili poiché queste non hanno fornito un contributo effettivo e centrato sulle questioni oggetto del ricorso.
Norme richiamate
La Corte richiama l'art. 646 c.p. relativo all'appropriazione indebita e interpreta la norma nel senso che integra il reato anche la violazione della destinazione specifica di somme ricevute dal soggetto (distrazione a fini diversi), con necessità di dolo che deve essere valutata alla luce del quadro probatorio complessivo
art. 20-bis cod. pen. (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)
introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022
Prevede la pena pecuniaria sostitutiva della detentiva solo se la pena detentiva non supera un anno; pertanto la richiesta di conversione è inammissibile quando la pena inflitta è superiore a un anno
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
La possibilità di applicare sanzioni sostitutive previste da tale norma non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione se non è stata proposta nei gradi di merito
Norma invocata per disporre la condanna alle spese processuali e alla somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, calibrata sul profilo di colpa dell'impugnante
Massime di principio
- In ipotesi di appropriazione indebita contestata, la mera proposta di una lettura alternativa dei fatti senza autonoma e circostanziata confutazione degli argomenti motivazionali dei giudici di merito è generalmente insufficiente in Cassazione; la Corte richiede confutazioni mirate e specifiche delle argomentazioni già offerte nei precedenti gradi.
- Le richieste di acquisizione di documenti decisivi (es. elenchi di versamenti presso l'Agenzia delle Entrate) devono essere sollevate tempestivamente nei gradi di merito; la mancata richiesta o la genericità della domanda rende improbabile il successo in sede di legittimità.
- La difesa che invoca errori informatici o buona fede deve fornire elementi probatori tecnici e dettagliati che spieghino l'anomalia; affermazioni generiche o relazioni non adeguatamente correlate al modello di imputazione difficilmente sovvertono la motivazione che rileva disordine contabile funzionale a malversazioni.
- La conversione della pena detentiva in pena pecuniaria è soggetta a limiti normativi temporali e di entità della pena (art. 20-bis c.p.) e, oltre a ciò, le sanzioni sostitutive disciplinate da leggi precedenti non possono essere richieste per la prima volta in Cassazione se non proposte nei gradi precedenti.
- Le parti civili possono ottenere la condanna alle spese nel giudizio di legittimità solo se hanno effettivamente contribuito, anche per iscritto, a confutare il ricorso o a fornire argomentazioni utili alla decisione; semplice adesione alla decisione di merito senza contributo argomentativo non è sufficiente.
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