Cassazione Civile, Ordinanza n. 05081/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un imprenditore individuale aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma dovuta da un comune; a seguito di opposizione dell'ente, il tribunale aveva revocato il monitorio e dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale dell'opposto. La corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione del creditore. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per mancata astensione del giudice onorario, che in altra causa aveva patrocinato una parte difesa dall'avvocato del ricorrente; 2) nullità della sentenza e del procedimento per asserita carenza di procura del comune nel primo grado e per invalidità della procura in appello, perché rilasciata dal sindaco senza previa delibera di giunta; 3) vizio di ultrapetizione per avere la corte territoriale accolto l'eccezione di mancanza di copertura finanziaria non sollevata in primo grado; 4) omesso esame di fatto decisivo e motivazione omessa o contraddittoria, deducendo che si trattava di fornitura eseguita secondo gli usi, con ordine impartito dal dirigente e consegna della merce, sicché sarebbe stata sufficiente la condotta concludente e il buono di consegna senza necessità di forma scritta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo sulla mancata astensione, perché la violazione dell'obbligo di astensione, salvo il caso di interesse diretto del giudice nella causa, si fa valere con ricusazione e non come nullità deducibile in impugnazione; ha dichiarato inammissibile il profilo nuovo relativo alla procura in primo grado e infondato quello sulla procura in appello, poiché nel sistema degli enti locali la procura alle liti del comune è rilasciata dal sindaco e non dalla giunta; ha ritenuto non fondato il motivo sulla fornitura, rilevando anche la carenza di specificità e, soprattutto, la necessità per i contratti della pubblica amministrazione della forma scritta ad substantiam, non surrogabile da comportamenti concludenti; ha considerato assorbito il motivo sull'ultrapetizione, perché la mancanza del contratto scritto rendeva irrilevante la censura sulla copertura finanziaria. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La sua violazione determina nullità del provvedimento solo se il giudice ha un interesse proprio e diretto nella causa; negli altri casi la questione va fatta valere con ricusazione.
art. 111 Cost.
L'imparzialità e terzietà del giudice sono garantite, nel processo civile, dagli istituti di astensione e ricusazione previsti dal legislatore ordinario.
art. 6 CEDU
Non aggiunge, rispetto all'art. 111 Cost., un contenuto ulteriore idoneo a imporre una diversa tutela processuale della terzietà del giudice.
art. 16 r.d. n. 2440/1923
Per i contratti della pubblica amministrazione è richiesto il rispetto della forma scritta ad substantiam.
art. 17 r.d. n. 2440/1923
La stipulazione richiede un incontro di dichiarazioni scritte; per l'amministrazione può assumere forma di atto amministrativo, ma resta esclusa la conclusione per comportamenti concludenti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La violazione dell'obbligo di astensione del giudice non integra, di regola, un motivo di nullità deducibile in cassazione se la parte non ha tempestivamente proposto ricusazione; fa eccezione il solo caso in cui il giudice abbia un interesse personale e diretto nella causa.
- Nei giudizi che coinvolgono una pubblica amministrazione, la procura alle liti del comune è conferita dal sindaco; la mancata previa delibera di giunta non invalida la procura, poiché la delibera ha natura interna e gestionale.
- I contratti della pubblica amministrazione soggiacciono, quando la legge lo richiede, alla forma scritta ad substantiam: la volontà negoziale deve risultare da atti scritti dell'ente e dell'altra parte, non potendo essere sostituita da ordini verbali, comportamenti concludenti o mera esecuzione della prestazione.
- La mancanza della forma scritta richiesta per i contratti della P.A. comporta nullità non sanabile del rapporto negoziale e rende irrilevanti ulteriori questioni di merito che presuppongano l'esistenza del contratto.
- Le censure di ultrapetizione restano assorbite quando la decisione di merito si fonda su una ragione preliminare e assorbente che esclude in radice la configurabilità del rapporto dedotto.
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