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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21246/2021 del 23/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società immobiliare)

La controversia

La controversia origina da un'azione revocatoria proposta da una banca contro un fideiussore e contro una società acquirente di immobili, per far dichiarare l'inefficacia nei propri confronti del trasferimento immobiliare compiuto dal debitore fideiussore. La banca sosteneva che il fideiussore, pur consapevole della propria esposizione debitoria, avesse ceduto i propri immobili a una società a lui riconducibile, con intento fraudolento, e che poi la società avesse a sua volta promesso in vendita l'immobile a un terzo. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria e aveva anche risolto il preliminare successivo, condannando la società alla restituzione dell'acconto. La società ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello deducendo: omesso esame della trascrizione del preliminare anteriore alla trascrizione della domanda revocatoria e quindi della sua inopponibilità ai sensi degli artt. 2645-bis e 2652 n. 5 c.c.; violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, poiché la risoluzione del preliminare sarebbe stata pronunciata su una domanda proposta solo in via subordinata e condizionata all'accoglimento della revocatoria o della simulazione; violazione degli artt. 2645-bis e 2652 n. 5 c.c.; falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c.; violazione dell'art. 2901 c.c. quanto all'anteriorità del credito. La banca ha resistito, proponendo anche ricorso incidentale, lamentando a sua volta vizi motivazionali e il mancato esame di alcune censure di appello incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che la Corte d'appello avesse pronunciato la risoluzione del preliminare in ultrapetizione, poiché la domanda di risoluzione era stata formulata dalla promissaria acquirente solo in via subordinata e presupponendo l'accoglimento della revocatoria o della simulazione, mentre tali presupposti non erano stati esaminati in modo coerente. È stato rigettato il quinto motivo sul momento di insorgenza del credito ai fini revocatori, ritenendo corretta la considerazione dell'apertura di credito e della fideiussione come momento rilevante per l'anteriorità del credito. Sono stati dichiarati assorbiti i restanti motivi del ricorso principale. Quanto al ricorso incidentale, è stato accolto il primo motivo per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza d'appello; il secondo motivo è stato assorbito; il ricorso incidentale tardivo condizionato è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria presuppone la mera esistenza di un debito e, per gli atti successivi alla fideiussione e all'apertura di credito, rilevano la consapevolezza del pregiudizio da parte del fideiussore e, negli atti onerosi, del terzo; l'anteriorità del credito va valutata al momento dell'accreditamento.

  • art. 2645-bis c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la trascrizione del preliminare e l'opponibilità/inopponibilità degli effetti ai terzi; la Corte non accoglie la censura nel merito perché assorbita dall'accoglimento del vizio di ultrapetizione.

  • art. 2652 n. 5 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti della trascrizione della domanda giudiziale sui diritti acquistati dai terzi in buona fede.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda: la risoluzione del preliminare è stata ritenuta pronunciata in ultrapetizione perché decisa fuori dai presupposti e dai limiti della domanda riconvenzionale come effettivamente proposta.

  • art. 132 c.p.c.

    La banca incidentale ha dedotto nullità della sentenza d'appello per contrasto tra motivazione e dispositivo; la Corte di cassazione ha accolto il motivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione proposti dalle parti.

  • art. 1453 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per contestare la risoluzione per inadempimento del preliminare.

  • art. 1455 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per contestare la gravità dell'inadempimento posto a base della risoluzione.

  • art. 1478 c.c.

    Richiamato nel ragionamento del giudice di merito, ma la Corte di cassazione osserva che il riferimento alla vendita di cosa altrui era fuorviante rispetto alla controversia.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato nella domanda originaria della banca per la nullità del negozio per difetto di causa o illiceità del motivo.

  • art. 1354 c.c.

    Richiamato nella domanda originaria della banca in tema di illiceità del motivo comune o condizione illecita.

  • art. 1414 c.c.

    Richiamato per la domanda subordinata di simulazione assoluta.

  • art. 1415, comma 2, c.c.

    Richiamato per gli effetti della simulazione nei confronti dei terzi.

  • art. 1429 n. 3 c.c.

    Richiamato dalla promissaria acquirente per domandare l'annullamento per errore essenziale.

  • art. 1467 c.c.

    Richiamato dalla promissaria acquirente per la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo come norma generale sul riparto dell'onere della prova, senza specifica applicazione decisiva nel dispositivo.

Massime di principio

  • L'azione revocatoria ordinaria è esperibile anche in presenza di un credito non ancora esigibile, purché il credito sia già sorto secondo il criterio rilevante nel caso concreto; per i rapporti di conto corrente assistiti da fideiussione, l'anteriorità del credito va apprezzata con riguardo all'apertura dell'affidamento e alla prestazione della garanzia.
  • Nell'ambito di una domanda riconvenzionale formulata in via subordinata o condizionata, il giudice non può anticiparne l'accoglimento prescindendo dal verificarsi della condizione processuale o sostanziale prevista dalla parte; altrimenti incorre in ultrapetizione.
  • La risoluzione per inadempimento del preliminare non può essere pronunciata sulla base di una ricostruzione diversa e più ampia della domanda rispetto a quella effettivamente proposta, poiché ciò viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Il giudice di merito deve mantenere coerenza tra motivazione e dispositivo: un contrasto insanabile tra le due parti della decisione integra nullità della sentenza.
  • In tema di revocatoria, la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni del creditore da parte del debitore fideiussore e, negli atti a titolo oneroso, del terzo acquirente, costituisce elemento decisivo per l'accoglimento della domanda revocatoria.

Come è indicizzato

MaterieProprietàInadempimentoImpugnazioni
RamiDiritti realiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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