Cassazione Penale, Sentenza n. 12363/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione per violazione e falsa applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 124 cod. proc. pen.). Il ricorrente censura il travisamento della prova in relazione alla ritenuta tempestività della querela rispetto alla data di conoscenza del messaggio di posta elettronica (PEC) inviato a più soggetti: sostiene che la condizione di procedibilità della querela non sarebbe stata rispettata perché il querelante non sarebbe venuto a conoscenza del contenuto entro i termini previsti, e contesta la valutazione probatoria circa la comunicazione del messaggio al parte offesa
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il motivo infondato e meramente reiterativo di doglianze già valutate in sede di merito, confermando la correttezza della motivazione del Tribunale e l'assenza di travisamento della prova. La Corte ha richiamato la documentazione (nota del 20.06.2018 della Infowork s.r.l.) e le risultanze testimoniali che hanno confermato la conoscenza del messaggio da parte del querelante nonostante l'assenza di alcuni testimoni diretti. È stato inoltre disposto che il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge
Norme richiamate
Norma del codice penale relativa al reato di diffamazione; nella fattispecie il fatto è stato ritenuto integrato dall'invio del messaggio diffamatorio via PEC a più destinatari e il Tribunale ha confermato la condanna per tale reato
Riferita alla condizione di procedibilità della querela; la Corte ha ritenuto che la prova documentale e testimoniale acquisita dimostrasse che il querelante aveva avuto conoscenza del messaggio nei termini utili, escludendo l'eccezione di inammissibilità per mancanza della condizione
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha applicato tali limiti per escludere la possibilità di un nuovo apprezzamento del merito dei fatti, ritenendo la censura ripetitiva e non suscettibile di produrre l'annullamento
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la forma di sintesi del motivo di ricorso (obbligo di sintesi del motivo davanti alla Corte), usato dal difensore per presentare il singolo motivo impugnatorio
Norma che prevede la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della persona offesa costituita parte civile; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente a rifondere euro 4.000,00 alla parte civile
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può riesaminare il merito delle prove già valutate dal giudice di merito: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura logica dei fatti sono inammissibili salvo specifici vizi di diritto o di motivazione formalmente ed effettivamente qualificati
- Per la condizione di procedibilità della querela è necessario dimostrare la conoscenza dell'offesa da parte del querelante nei termini di legge; tale conoscenza può essere provata sia con documenti (comunicazioni aziendali, copie di messaggi) sia con elementi testimoniali, e la loro valutazione spetta al giudice di merito
- Chi impugna per travisamento della prova deve indicare con precisione quali elementi probatori sono stati travisati e fornire elementi concreti di contrasto: affermazioni generiche di inverosimiglianza non sono sufficienti in Cassazione
- Se il ricorso è rigettato, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile; è importante valutare il rischio economico prima di proporre ricorso infondato
- In cause che vertono su comunicazioni informatiche (PEC, email), la documentazione formale di spedizione e ricezione e la prova dell'identità del soggetto che ha materialmente comunicato il contenuto sono elementi decisivi per dimostrare la tempestiva conoscenza dell'offesa
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