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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33665/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Carfora impugna la conferma della condanna per violazione dell'art. 73 d.lgs. 159/2011 (guida senza patente essendo sottoposto a misura di prevenzione), deducendo che la Corte di appello non ha tenuto conto della pronuncia della Corte costituzionale n. 116/2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 nella parte in cui punisce penalmente la guida senza patente quando la revoca/sospensione del titolo non dipenda dalla misura di prevenzione ma da precedenti violazioni del Codice della strada. Nel caso concreto la patente del ricorrente era stata revocata nel 2008 per carenza dei requisiti morali, antecedente e indipendente rispetto all'imposizione della sorveglianza speciale (2018).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha applicato l'orientamento della Corte costituzionale (sent. n. 116/2024) e della giurisprudenza di legittimità, affermando che l'art. 73 integra reato solo quando, al momento del fatto, la misura di prevenzione sia in vigore e la revoca/sospensione della patente derivi dall'applicazione della misura. Poiché la revoca della patente di Carfora era anteriore e indipendente dalla misura di prevenzione, la fattispecie penale non sussiste. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per insussistenza del fatto e, ai sensi dell'art. 220, comma 4 del Codice della strada, gli atti sono stati rimessi al Comando Stazione Carabinieri di Trecase per procedere ai sensi dell'art. 116, comma 15 del Codice della strada (sanzione amministrativa).

Norme richiamate

  • art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La norma punisce la guida senza patente se commessa da soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale; secondo la Corte, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale, l'art. 73 è applicabile solo quando la misura di prevenzione è in vigore al momento del fatto e la revoca/sospensione del titolo sia connessa all'applicazione della misura; non può essere usata per criminalizzare uno status pregresso non causale rispetto alla revoca.

  • art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

    Costituisce la sanzione amministrativa per la guida senza essere muniti della patente; ove l'art. 73 non trovi applicazione (perché la revoca/sospensione non è collegata alla misura di prevenzione), la condotta torna a essere sanzionata amministrativamente ai sensi di questo articolo, salva l'ipotesi di recidiva nel biennio.

  • art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8

    Ha depenalizzato la guida senza patente lasciando però residuare la fattispecie penale in caso di recidiva nel biennio; ha lasciato inalterata la configurazione penale prevista dall'art. 73, rendendo necessario un interpretazione costituzionalmente orientata di quest'ultima.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 116 del 02/07/2024

    «È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di ragionevolezza e offensività, di cui agli artt. 3 e 25 Cost., l'art. 73 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui punisce con sanzione penale chi, in precedenza sottoposto a misura di prevenzione personale, guidi un autoveicolo o un motoveicolo senza patente, in quanto revocata o sospesa, anche nelle ipotesi in cui la revoca o la sospensione del titolo abilitativo alla guida non conseguano all'applicazione della misura di prevenzione...»

    La Consulta ha limitato l'ambito di operatività dell'art. 73: la norma è incostituzionale nella parte in cui punisce penalmente la guida senza patente quando la revoca/sospensione non è collegata alla misura di prevenzione, poiché ciò costituisce una "responsabilità penale d'autore" e una disparità rispetto ad altri soggetti per i quali la stessa condotta è solo illecito amministrativo.

Massime di principio

  • L'art. 73 cod. antimafia è applicabile come reato solo se, al momento della guida, la misura di prevenzione è effettivamente in vigore e la revoca/sospensione della patente sia direttamente riconducibile all'applicazione della misura.
  • Se la revoca o la sospensione della patente è antecedente e indipendente rispetto alla misura di prevenzione (es. per violazioni del Codice della strada o per mancanza dei requisiti morali), la condotta di guida senza patente non integra l'art. 73 ma rientra nell'ambito dell'art. 116, comma 15 del Codice della strada (sanzione amministrativa), salvo il caso di recidiva nel biennio.
  • Quando si valuti un caso simile, verificare sempre due elementi: (a) la temporalità rispetto alla misura di prevenzione (la misura è in vigore al momento del fatto?); (b) il nesso causale tra la revoca/sospensione della patente e l'applicazione della misura di prevenzione.
  • La presenza dello status di "sottoposto a misura di prevenzione" non può di per sé trasformare in reato una condotta che per gli altri soggetti è solo illecito amministrativo: occorre accertare una maggiore offensività o pericolosità collegata alla misura.
  • Se emerge l'insussistenza del reato per mancanza del nesso temporale/causale, gli atti vanno rimessi alle autorità competenti per la contestazione della violazione amministrativa ex art. 116 C.d.S.
  • In caso di dubbio interpretativo, è essenziale richiamare la giurisprudenza costituzionale e di legittimità recente per evitare applicazioni penalistiche non ammissibili che configurerebbero una responsabilità basata sullo status.

Testo integrale

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