Cassazione Civile, Ordinanza n. 34210/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Il soggetto istante aveva domandato l’ammissione al passivo del fallimento per un credito di euro 305.817,00 asseritamente dovuto a titolo di compenso per l’attività di amministratore svolta fino alla revoca. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo ritenendo che il credito non fosse dovuto per inadempimento agli obblighi della carica: la curatela aveva dedotto e documentato una grave mala gestio, già accertata in sede contabile, relativa alla distrazione di un finanziamento pubblico regionale destinato a un programma di intervento pubblico e invece utilizzato per far fronte alla situazione debitoria della società. Il ricorrente in cassazione ha dedotto quattro censure: 1) genericità delle contestazioni della curatela e conseguente alterazione delle regole sull’allegazione, eccezione e prova nel procedimento di verifica del passivo e opposizione; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 99 l. fall. per avere il tribunale valorizzato fatti e contestazioni introdotti solo nella fase di opposizione, con improprio uso del principio di non contestazione; 3) violazione del ne bis in idem, sostenendo che la mancata ammissione del credito replicasse la condanna già subita innanzi alla Corte dei conti per la medesima vicenda; 4) violazione dell’art. 1460 c.c., perché l’eccezione di inadempimento non sarebbe utilizzabile dopo l’esaurimento del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo estraneo alla ratio del decreto impugnato, perché le eventuali criticità del provvedimento del giudice delegato non erano oggetto diretto del ricorso e potevano essere superate dal decreto del tribunale. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la curatela può proporre per la prima volta eccezioni non già sollevate davanti al giudice delegato, non operando la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l’eccezione di inadempimento per mala gestio, volta a paralizzare il credito, non integra alcuna nuova condanna né comporta duplicazione della sanzione contabile. Il quarto motivo è stato ugualmente ritenuto inammissibile, poiché l’art. 1460 c.c. non pone limiti temporali o modalità particolari alla sua deduzione in giudizio, salvo ipotesi di termini differenziati di adempimento. Conseguentemente la parte ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il giudice pone a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati; nel caso, la censura del ricorrente è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio del decreto
richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell’onere della prova, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
richiamato in tema di contenuto dell’opposizione allo stato passivo e delle allegazioni nel procedimento
non opera, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la preclusione in materia di nuove eccezioni del curatore
l’eccezione di inadempimento può essere dedotta per la prima volta in giudizio e non è subordinata a previa diffida o contestazione
le eventuali nullità del provvedimento del giudice delegato si convertono in motivi di impugnazione del decreto del tribunale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
utilizzato dalla Corte per dichiarare inammissibili le censure contrastanti con principi di giurisprudenza consolidata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può sollevare per la prima volta eccezioni in sede di costituzione, poiché non opera la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c. e il riesame ha natura piena ma non comporta l’immutazione del thema disputandum.
- Le eventuali criticità del provvedimento del giudice delegato non sono di per sé decisive se il decreto del tribunale, che è il provvedimento impugnato, le assorbe o le integra con autonoma motivazione.
- L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. può essere dedotta anche per la prima volta in giudizio e non richiede una preventiva diffida o una contestazione formale dell’inadempimento, salvo la disciplina di termini differenziati di adempimento.
- La deduzione di una precedente condanna contabile per i medesimi fatti non impedisce, di per sé, che il curatore opponga l’inadempimento del creditore per paralizzare l’ammissione al passivo, perché tale eccezione non equivale a una nuova condanna né a una duplicazione sanzionatoria.
- Nel giudizio di legittimità la censura è inammissibile se non colpisce la ratio decidendi effettiva del provvedimento impugnato, ma si dirige contro atti o passaggi processuali diversi o ormai assorbiti.
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