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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31162/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi relativi alla parziale incapacità di intendere e di volere. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno deducendo due motivi entrambi incentrati sul mancato riconoscimento della parziale incapacità di intendere e di volere. Secondo la Corte di cassazione, i motivi erano manifestamente infondati perché la valutazione di merito aveva escluso una correlazione e un nesso eziologico tra l'eventuale condizione psichica e la condotta illecita, ritenuta consapevolmente posta in essere per mantenere i contatti con i familiari o con i vicini.

Norme richiamate

  • art. 620 c.p.p.

    Il ricorso inammissibile comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo il regime sanzionatorio previsto per l'inammissibilità.

  • art. 85 c.p.

    La parziale incapacità di intendere e di volere è stata esclusa in fatto perché non è emersa alcuna correlazione tra l'asserita condizione e la condotta illecita consapevolmente posta in essere.

Massime di principio

  • La deduzione di un vizio relativo alla capacità di intendere e di volere deve confrontarsi con la motivazione di merito che escluda in modo non illogico il nesso tra la condizione psichica prospettata e la condotta contestata.
  • È manifestamente infondato il motivo che invochi una parziale incapacità di intendere e di volere senza indicare una concreta correlazione eziologica tra la patologia allegata e il fatto-reato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivo
RamiParte generale

Testo integrale

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