Cassazione Civile, Ordinanza n. 10472/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ex convivente)
La controversia
La controversia nasce da una relazione affettiva e convivenza tra due soggetti che, in relazione all'acquisto di un appartamento, avevano prima stipulato un preliminare e poi regolarizzato per iscritto, nel 2003, i loro rapporti patrimoniali. L'originaria attrice sosteneva che la scrittura privata del 12.11.2003 avesse natura di atto di disposizione con effetti reali e che, in forza di un patto fiduciario, l'immobile dovesse considerarsi acquistato in comunione, con conseguente sua comproprietà almeno per la quota di metà e con ulteriori crediti per somme versate per l'acquisto, il mutuo e la ristrutturazione. L'altra parte negava la contitolarità e chiedeva, in via riconvenzionale, un'indennità per l'occupazione dell'immobile. In primo grado la domanda attrice era stata accolta; in appello, invece, la Corte territoriale aveva qualificato la scrittura come mera regolazione di dare-avere, aveva escluso la comproprietà dell'attrice, aveva riconosciuto solo un credito di questa per alcune somme versate e aveva condannato la stessa a pagare un'indennità mensile per l'occupazione. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti sei motivi: 1) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto, per errata lettura della scrittura del 12.11.2003; 2) omesso esame di un fatto decisivo relativo alle dichiarazioni del venditore sulle somme effettivamente versate dalla ricorrente; 3) violazione di norme sulla prova e sulla valutazione delle fatture di ristrutturazione, con contestazione anche della mancata attribuzione almeno del 50% delle spese; 4) nullità della motivazione per contraddittorietà, poiché il riconoscimento della comune contribuzione avrebbe dovuto condurre al rimborso della metà delle spese; 5) violazione delle norme processuali per avere la Corte d'appello accolto una domanda di indennità di occupazione che sarebbe stata nuova in appello; 6) violazione delle norme sull'uso della cosa comune e sull'efficacia della scrittura privata, per avere imposto un'indennità di occupazione nonostante la pretesa comproprietà e il contenuto della scrittura stessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo preliminare di inammissibilità sollevato nel controricorso, affermando che la ricostruzione ampia dei fatti nel ricorso non escludeva il requisito dell'esposizione sommaria quando i punti rilevanti erano comunque sintetizzati nei motivi. Nel merito ha esaminato unitariamente i sei motivi, ritenendoli tutti fondati perché attinenti alla prova del patto fiduciario. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il pactum fiduciae avente a oggetto immobili non richiede la forma scritta ad substantiam e può risultare anche da una dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, con effetti di promessa di pagamento e di conferma del rapporto fondamentale, che esonera il fiduciante dall'onere di provarlo fino a prova contraria. Applicando tale principio, la Corte ha osservato che la scrittura privata del 12.11.2003, contenente il riconoscimento dell'acquisto in comunione e la facoltà per ciascuno di trattenere la propria quota o acquistare quella dell'altro, aveva valore confermativo del patto fiduciario e faceva presumere il rapporto sottostante, senza che la controparte avesse fornito prova contraria idonea. Per questo ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla medesima Corte d'appello di Lecce in diversa composizione per nuovo esame alla luce del principio indicato, con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa; la riproduzione integrale di atti non comporta inammissibilità se accompagnata da chiara sintesi dei punti rilevanti
richiamato per la corretta interpretazione del contenuto negoziale della scrittura privata
l'interpretazione del contratto deve ricercare la comune intenzione delle parti e non arrestarsi al solo dato letterale
le clausole vanno lette nel loro complesso e in modo sistematico
il contratto va interpretato secondo buona fede
interpretazione conservativa del contratto
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sul rapporto fiduciario e sulle spese sostenute
richiamato in relazione all'efficacia probatoria della scrittura privata
richiamato per il tema delle presunzioni nella prova delle spese e dei pagamenti
richiamato con riguardo al divieto di pronunciare oltre la domanda e alla questione della domanda riconvenzionale in appello
richiamato in tema di valutazione delle prove e contestazione delle fatture
richiamato per la valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito
richiamato in relazione alle contestazioni del convenuto e alla prova dei fatti costitutivi
art. 111 Cost.
richiamato sul requisito di motivazione della sentenza
richiamato sul contenuto-motivazione della sentenza
richiamato per il divieto di domande nuove in appello
richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità dell'uso della cosa comune
richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti vincolanti della scrittura privata
evocato dalla Corte per spiegare l'effetto confermativo della dichiarazione unilaterale scritta quale promessa di pagamento e astrazione processuale della causa
richiamato per il deposito della memoria in prossimità dell'adunanza camerale
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti non è violato dalla riproduzione anche integrale di atti processuali, se il ricorso consente comunque di individuare chiaramente i punti decisivi della controversia.
- Il pactum fiduciae avente ad oggetto un immobile non richiede, ai fini della validità, la forma scritta ad substantiam; può essere provato anche attraverso una dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario che confermi l'intestazione fiduciaria e l'obbligo di ritrasferimento.
- La dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario non costituisce autonoma fonte dell'obbligazione, ma ha valore confermativo del rapporto fondamentale e determina una presunzione iuris tantum dell'esistenza del patto fiduciario, con conseguente esonero del fiduciante dall'onere di provarlo fino a prova contraria.
- Quando una scrittura privata è suscettibile di essere letta come conferma di un rapporto fiduciario, il giudice di merito deve valutare il contenuto complessivo dell'atto e non limitarsi a una lettura meramente letterale o frammentaria.
- Chi contesta un rapporto fiduciario confermato per iscritto deve fornire prova contraria specifica quanto all'esistenza, validità, efficacia, esigibilità o estinzione del patto sottostante.
- rami
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