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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05436/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., della parte della sentenza che ordina la confisca per equivalente fino a euro 56.668,32. Il ricorrente ha contestato l'erronea applicazione dell'art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000 (nonché riferimenti a artt. 444 e 448-bis c.p.p.), sostenendo che il profitto del reato non è stato tratto da lui personalmente ma dalla società GIRMA S.R.L., perciò la confisca avrebbe dovuto incidere sul patrimonio della società e non sul patrimonio personale del legale rappresentante; lamenta inoltre l'assenza di accertamenti e motivazione circa l'impossibilità di disporre la confisca diretta sui beni dell'ente e sulla disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni oggetto di confisca per equivalente.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il Tribunale non ha esperito né motivato accertamenti necessari rispetto ai presupposti dell'art. 12-bis (impossibilità di confiscare direttamente il profitto sul patrimonio della persona giuridica; disponibilità, da parte dell'autore materiale, dei beni oggetto di confisca per equivalente; corrispondenza del valore dei beni al profitto del reato). Tale carenza motivazionale è più grave trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in assenza di contraddittorio sul punto. Per questi motivi la Corte ha annullato in parte la sentenza impugnata limitatamente alla disposizione che ordina la confisca e ha rinviato al Tribunale di Sondrio per nuovo giudizio sulla confisca.

Norme richiamate

  • Art. 12-bis D.Lgs. 10.03.2000, n. 74 (Confisca)

    «Art. 12-bis (Confisca). - 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. 2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta».

    La norma impone la confisca del profitto o, se impossibile, la confisca per equivalente su beni disponibili all'autore; tuttavia il giudice deve accertare e motivare che non è possibile confiscare il profitto direttamente sul patrimonio della persona giuridica, che i beni sono nella disponibilità del reo e che il valore corrisponde al profitto del reato.

  • Art. 444 c.p.p.

    Procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento); quando la sentenza viene resa ex art. 444 il contraddittorio su talune questioni puo' essere limitato, ma ciò non esime il giudice dall'obbligo di motivare i presupposti di misure obbligatorie come la confisca.

  • Art. 448-bis c.p.p.

    Richiamato dalla difesa come normativa rilevante in ordine alla legalità della misura; dal testo emerge la censura sull'erronea applicazione della disciplina processuale relativa alla confisca in sede di applicazione della pena.

  • Art. 5 D.Lgs. n. 74/2000

    Norma che definisce il reato contestato (omessa presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sui redditi con conseguente evasione dell'imposta); il profitto del reato, ai fini della confisca, deriva dall'imposta evasa.

  • Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Motivo di impugnazione utilizzato dal ricorrente: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.

Massime di principio

  • La confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis è obbligatoria ma il giudice deve comunque accertare e motivare i tre presupposti: impossibilità di confiscare il profitto sul patrimonio dell'ente, disponibilità dei beni da parte dell'autore materiale e corrispondenza di valore tra beni e profitto.
  • Se il profitto del reato risulta essere andato alla persona giuridica (es. società), l'aggressione patrimoniale primaria deve riguardare il patrimonio dell'ente; la confisca sul patrimonio personale del legale rappresentante è subordinata alla prova che non è possibile ottenere la confisca sul patrimonio dell'ente e che il rappresentante ha disponibilità di beni corrispondenti al valore.
  • In sentenze emesse su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) l'assenza di contraddittorio su questioni rilevanti non esime il giudice dall'onere motivazionale quando impone misure obbligatorie come la confisca: la carenza motivazionale può determinare l'annullamento e il rinvio.
  • La difesa può efficacemente contestare la confisca sostenendo l'assenza di un vantaggio personale dal reato e richiedendo l'accertamento dell'effettivo titolare del profitto (persona giuridica vs. rappresentante).
  • In caso di confisca per equivalente il giudice deve indicare fatti e ragioni da cui risultino la mancata possibilità di aggredire il patrimonio dell'ente e la concreta disponibilità di beni del reo, nonché la corrispondenza tra valore dei beni e profitto contestato.

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