Cassazione Penale, Sentenza n. 2488/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Bari (1/7/2021) che aveva confermato la condanna del Tribunale di Foggia (16/10/2017) per i reati di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen. L'impugnazione si fonda su tre censure: a) nullità della sentenza per mancata notifica del verbale di rinvio della precedente udienza e conseguente mancata conoscenza dell'udienza da parte dell'imputato; b) violazione di legge per carenza di accertamenti volti a individuare l'esecutore materiale del reato; c) vizio di motivazione nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio e dichiarato intervenuta la causa estintiva del reato per prescrizione (il termine massimo, con le sospensioni considerate, è spirato il 15/12/2021). Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione, ritenendo superflua ogni verifica sulle censure dedotte (nullità, mancanza di indagini sull'esecutore materiale, vizi di motivazione). Non è stata disposta un'assoluzione di merito ex art.129, comma 2, cod. proc. pen., perché non ricorrevano i presupposti per una pronuncia piena di assoluzione; la decisione è motivata in modo semplificato richiamando principi consolidati di legittimità e il decreto del Primo Presidente n.84/2016.
Norme richiamate
La Corte ha applicato l'art.129 per dichiarare la causa di non punibilità per prescrizione (comma 1) e ha escluso la pronuncia di assoluzione di merito (comma 2) perché non sussistevano i presupposti per l'assoluzione; l'intervenuta prescrizione ha reso irrilevanti le censure di nullità e i vizi di motivazione.
artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.
Si tratta delle fattispecie per le quali l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado; la sentenza di condanna relativa a tali articoli è stata annullata senza rinvio in ragione dell'estinzione del reato per prescrizione.
Decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016
Richiamato per giustificare la motivazione semplificata adottata dalla Corte nel procedimento di legittimità, conformemente a principi già affermati dalla Corte di Cassazione.
Giurisprudenza citata (Sez. U., n. 1021 del 28/11/2001 Cremonese; Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 Tettamanti)
Principio consolidato che, quando sussiste una causa di estinzione del reato, la Cassazione non procede ad approfondire nullità o vizi di merito e può annullare senza rinvio per l'immediata applicabilità della causa estintiva.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della decisione della Corte di Cassazione, la Corte può dichiarare l'estinzione del reato e annullare senza rinvio la sentenza impugnata senza entrare nel merito delle censure.
- La presenza di una causa estintiva (es. prescrizione) esclude in via prioritaria l'esame di nullità processuali o vizi di motivazione in sede di legittimità, poiché prevale il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva.
- L'assoluzione di merito ex art.129, comma 2, cod. proc. pen. è possibile solo se emergono in modo chiaro circostanze che impongono l'assoluzione; in mancanza, si procede con la declaratoria dell'estinzione e l'annullamento senza rinvio.
- La prescrizione può essere rilevata anche d'ufficio in Cassazione quando, alla data della decisione di legittimità, il termine è effettivamente maturato, anche se la prescrizione sia intervenuta dopo la sentenza impugnata.
- Censure relative a difetti di notifica o a carenze istruttorie possono restare rilevanti nel merito del processo, ma perdono efficacia pratica se la causa estintiva rende inapplicabile qualsiasi provvedimento sostanziale sul punto.
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