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Sentenza

Sentenza n. 372/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 68/2025 del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 3085/2024, pubblicata in data 24/01/2025, e notificata il 28/01/2025.

Giustizia amministrativa202504353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, n. 68/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale era stato accertato il suo diritto, in relazione ai contratti a tempo determinato, al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, consistente nella Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore nominale di euro 500,00 per ciascun anno lavorato con contratto a termine. Deduceva che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e che il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Chiedeva l'assegnazione della Carta elettronica e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata presso la sede reale dell'Amministrazione, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti del Ministero, il quale deve assicurare concretamente il conseguimento dell'utilità riconosciuta dal giudice civile. Poiché era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e non risultava intervenuta alcuna esecuzione, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante l'assegnazione alla ricorrente della Carta elettronica, con accredito dell'importo nominale riconosciuto in sentenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha inoltre nominato fin d'ora, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con insediamento su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni consente di agire per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione debitrice.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto nel caso concreto anche per gli anni di servizio prestati con contratto a tempo determinato, in forza della sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che riconosca una prestazione a carico di una pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorio e impone all'Amministrazione di assicurare concretamente il conseguimento dell'utilità o del bene della vita riconosciuto dal giudice civile.
  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è esperibile quando la sentenza azionata sia passata in giudicato, sia stata notificata all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle pronunce di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • In presenza di mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di adottare gli atti necessari entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, anche individuando un dirigente dell'amministrazione con facoltà di delega.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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