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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5827/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Fermo per omessa applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, che secondo la doglianza avrebbe dovuto seguire di diritto alla condanna inflitta per il reato di detenzione e porto di arma clandestina e reati connessi; si è contestata dunque la violazione di legge per mancata statuizione sulla pena accessoria e la conseguente necessità di annullamento e rideterminazione o applicazione della stessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, ritenendo ammissibile il ricorso del Procuratore Generale per omessa applicazione della pena accessoria. Richiamate le Sezioni Unite (Galdini) e la giurisprudenza sul tema, la Corte ha escluso la possibilità di rettificazione ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. (l'omissione non è mero errore materiale) e ha stabilito che, trattandosi di questione che richiede ulteriori determinazioni (in particolare la individuazione della pena base relativa al reato più grave nel contesto della continuazione), è necessario l'annullamento con rinvio limitatamente al punto relativo all'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Ha quindi disposto il rinvio al Tribunale di Fermo per nuovo giudizio sulla sola applicabilità/quantificazione della pena accessoria, conformemente ai principi richiamati (calcolo sulla pena inflitta per la violazione più grave; se la pena base è inferiore a tre anni non si applica l'interdizione; se è pari o superiore a tre anni si applica la durata prevista dalla norma, con effetti particolari se la pena è pari o superiore a cinque anni).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma richiamata per indicare il vizio dedotto (violazione di legge) rispetto alla mancata applicazione della pena accessoria

  • art. 608 cod. proc. pen.

    Consente al Procuratore della Repubblica o al Procuratore generale di proporre ricorso per cassazione per motivi di legge, qui utilizzato per impugnare l'omessa statuizione sulla pena accessoria

  • art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen.

    Prevede l'annullamento senza rinvio quando la sentenza impugnata sia viziata e il rinvio sia superfluo; la Corte richiama questo articolo per spiegare i casi in cui sarebbe possibile annullare senza rinvio laddove la pena accessoria sia predeterminata nella specie e nella durata

  • art. 619, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma sulla rettificazione in sede di legittimità di errori materiali o di computo; la Corte afferma che l'omessa applicazione della pena accessoria non è rettificabile con questo strumento perché non è mero errore materiale

  • art. 29 cod. pen.

    Disciplina la durata dell'interdizione dai pubblici uffici: la Corte richiama il criterio secondo il quale la durata della pena accessoria deve essere determinata in rapporto alla pena principale (con regole speciali se la pena principale raggiunge determinate soglie)

  • art. 37 cod. pen.

    Stabilisce il principio della durata "eguale" per talune pene accessorie rispetto alla pena principale; richiamato quale parametro di riferimento per determinare la durata dell'interdizione

Massime di principio

  • Il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Generale può proporre ricorso per cassazione per omessa applicazione di una pena accessoria prescritta dalla legge; tale ricorso è ammissibile.
  • L'omissione totale di una pena accessoria predeterminata non è un mero errore materiale rettificabile ex art. 619 cod. proc. pen.; di regola richiede l'annullamento della sentenza impugnata.
  • La Corte di cassazione può annullare senza rinvio soltanto quando l'applicazione della pena accessoria sia automatica e predeterminata nella specie e nella durata dai dati di fatto già accertati dal giudice di merito; se sono necessari ulteriori accertamenti o valutazioni discrezionali, l'annullamento deve essere con rinvio.
  • Nel caso di reato continuato, per determinare l'applicabilità e la durata della pena accessoria si deve fare riferimento alla pena inflitta in relazione alla violazione più grave (pena 'base'), non alla pena complessiva comprensiva dell'aumento per continuazione.
  • Applicazione pratica pratica: se la pena base (relativa al reato più grave) è inferiore a tre anni, non si applica l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; se la pena base è pari o superiore a tre anni la pena accessoria trova applicazione nella misura stabilita dalla legge (con il caso particolare in cui pene principali di entità pari o superiore a cinque anni comportano misure più severe, eventualmente anche perpetue, secondo l'art. 29).
  • Nei procedimenti simili occorre verificare espressamente nei provvedimenti di merito la determinazione della pena in relazione alla singola fattispecie più grave e motivare l'eventuale applicazione o esclusione della pena accessoria in base a quella determinazione, per evitare vizio di omessa statuizione.

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