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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44289/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 31/07/2024 con cui era stato revocato, con decorrenza 2/07/2024, l'affidamento in prova al servizio sociale concesso con ordinanza del 5/04/2023. La revoca era motivata dal comportamento del 29/06/2024: il ricorrente si era posto alla guida di un autoveicolo pur non avendo mai conseguito la patente e, durante la circolazione, aveva aggredito con spintoni e pugni un pedone che aveva dato un calcio all'autovettura; nonostante le remissioni/accettazioni di querela, il Tribunale ritenne che il comportamento dimostrasse l'inidoneità del trattamento e la mancata comprensione della finalità rieducativa del percorso. Il ricorrente contestava la ricostruzione (sosteneva di non conoscere la vittima, di non poter sapere dei suoi problemi psichiatrici, che l'episodio fosse sporadico e di aver denunciato l'accaduto), denunciava la mancata acquisizione di una relazione dell'U.E.P.E. e chiedeva una valutazione complessiva della condotta durante il periodo in affidamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 47, comma 11, legge 26 luglio 1975, n. 354, che autorizza la revoca quando il comportamento sia contrario alla legge o alle prescrizioni e appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. La decisione del Tribunale è stata valutata nella sua discrezionalità: la Corte ha verificato la logicità e l'adeguatezza della motivazione e l'ha ritenuta sufficiente, avendo il Tribunale rilevato l'analogia tra i comportamenti oggetto dell'episodio e quelli per cui il ricorrente sta espiano pena, la guida senza patente e i successivi comportamenti (es. richieste di risarcimento al cognato della vittima) come indice della non autenticità della resipiscenza. La Corte ha inoltre richiamato il divieto, in sede di legittimità, di rinnovare la valutazione sulla ricostruzione fattuale contestata e ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di presupposti ritenuti insuperabili in questa sede. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 11

    l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova

    La norma richiede due presupposti per la revoca: una violazione (di legge o delle prescrizioni) e l'incompatibilità di tale violazione con la prosecuzione dell'affidamento. La valutazione di incompatibilità è rimessa alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza; la Corte di legittimità controlla la logicità e l'adeguatezza della motivazione, non la ricostruzione fattuale nel merito.

  • disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173, comma 1

    Richiamata come limite procedurale: il ricorso è stato formulato nei limiti ridotti previsti dall'art. 173 disp. att., con motivazione sintetica. Indica che il ricorso in Cassazione deve essere autosufficiente e rispettare i limiti formali previsti.

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Prevede la condanna alle spese e l'eventuale somma da versare alla Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile o rigettato; qui è stata applicata la sanzione economica al ricorrente.

Massime di principio

  • La revoca dell'affidamento in prova richiede (i) la sussistenza di una violazione da parte dell'affidato e (ii) che tale violazione sia incompatibile con la prosecuzione della misura; non è automatica al primo addebito.
  • Il Tribunale di sorveglianza ha ampia discrezionalità nel valutare l'incompatibilità, ma deve motivare in modo logico e adeguato la decisione; la Corte di Cassazione verifica la correttezza di tale valutazione solo nei limiti della logicità e dell'adeguatezza della motivazione, non rinnovando la valutazione probatoria dei fatti.
  • Contestazioni sulla ricostruzione fattuale (es. versione diversa dell'accaduto, stato psichiatrico della vittima, remissioni di querela) difficilmente possono essere decisive in sede di legittimità se non corredate da vizi di diritto o da palese illogicità della motivazione del giudice di merito.
  • La mancanza di acquisizione di relazioni dell'U.E.P.E. può essere un motivo di censura in grado di incidere sulla legittimità del provvedimento solo se si dimostra che la loro assenza ha determinato una palese carenza istruttoria o motivazionale; altrimenti la valutazione resta rimessa al giudice di merito.
  • Comportamenti che replicano fattispecie analoghe a quelle per cui il soggetto sta già espiano pena (o la guida senza patente come indice di disprezzo delle regole) sono elementi fortemente valutati dal Tribunale come segni dell'inefficacia del percorso rieducativo.
  • Per impugnare proficuamente una revoca conviene che il ricorso contenga censure di diritto o dimostri vizi motivazionali evidenti e documentati; ricorsi meramente contestatori della ricostruzione dei fatti rischiano l'inammissibilità e l'addebito delle spese e somme a carico del ricorrente.

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