Cassazione Civile, Sentenza n. 4395/2020 del 20/02/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ha impugnato l’avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2009, emesso dal Comune e riferito a terreni che l’Ufficio contestava non essere stati inseriti in dichiarazione. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR della Calabria, con sentenza depositata il 28 luglio 2017, aveva confermato la decisione, ritenendo che l’avviso riguardasse non tanto l’omessa dichiarazione quanto l’omesso pagamento del tributo. In Cassazione la contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle regole sulla motivazione degli atti tributari e del divieto di ultrapetizione, sostenendo che l’avviso non menzionava l’omesso versamento e che il giudice non poteva ampliarne la motivazione né introdurre fatti nuovi, con lesione del diritto di difesa. Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi degli artt. 112 c.p.c. e 1 e 7 del d.lgs. n. 546/1992, la nullità della sentenza per avere sostituito alla contestazione originaria di omessa o infedele dichiarazione una diversa ragione, costituita dall’omesso pagamento.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo, assorbendo il primo. Ha precisato che il giudice tributario può qualificare autonomamente i fatti, ma non può fondare la decisione su un fatto distinto da quelli dedotti e sul quale non si sia svolto il contraddittorio. Nel caso concreto, l’omesso versamento era una realtà fattuale estranea alla controversia originariamente instaurata; prenderla in considerazione ha oltrepassato i limiti del petitum e della causa petendi, integrando ultrapetizione. Il primo motivo è rimasto assorbito; la Corte ha inoltre rilevato che presentava profili di inammissibilità perché la ricorrente non aveva trascritto in ricorso l’avviso di accertamento, impedendo la verifica della censura. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, per gli accertamenti in fatto sulla contestazione originaria e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Ne consegue che l’esame da parte del giudice, di un punto che può essere, in ipotesi, controverso ma che non è stato dedotto dalle parti e sul quale non si è realizzato il contraddittorio, è in contrasto con l’esplicita disposizione dell’art. 112 c.p.c., integrando gli estremi del vizio di ultra petizione.
Il giudice incorre in ultrapetizione quando decide sulla base di un fatto non dedotto dalle parti e sul quale non si è instaurato il contraddittorio, poiché così oltrepassa i limiti della domanda.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57, comma 1
Quanto al vizio di ultra petizione, questa Corte, nel ribadire che il giudice tributario non è vincolato, nella sua decisione, alla qualificazione giuridica dei fatti fornita dall’Ufficio, ha da tempo chiarito che le ragioni poste a base dell’atto impositivo segnano i confini del processo tributario, il cui carattere impugnatorio comporta che l’ufficio finanziario non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse da quelle fatte valere con l’atto impugnato.
Nel processo tributario le ragioni dell’atto impositivo delimitano la controversia: l’Ufficio non può sostituirle con ragioni diverse. Il giudice può attribuire ai fatti una qualificazione giuridica autonoma, ma non può introdurre una diversa base fattuale della pretesa.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 1 e 7
Quanto al vizio di ultra petizione, questa Corte, nel ribadire che il giudice tributario non è vincolato, nella sua decisione, alla qualificazione giuridica dei fatti fornita dall’Ufficio, ha da tempo chiarito che le ragioni poste a base dell’atto impositivo segnano i confini del processo tributario, il cui carattere impugnatorio comporta che l’ufficio finanziario non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse da quelle fatte valere con l’atto impugnato.
Nel quadro del processo tributario, il potere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti non consente di sostituire alla contestazione dell’atto una diversa ragione fattuale della pretesa né di ampliare il tema del giudizio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Ne consegue che l’esame da parte del giudice, di un punto che può essere, in ipotesi, controverso ma che non è stato dedotto dalle parti e sul quale non si è realizzato il contraddittorio, è in contrasto con l’esplicita disposizione dell’art. 112 c.p.c., integrando gli estremi del vizio di ultra petizione.
La pronuncia oltre i limiti della domanda integra un vizio processuale deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Massime di principio
- Nel processo tributario le ragioni poste a fondamento dell’atto impositivo delimitano il giudizio; l’Amministrazione non può sostituire in corso di causa la motivazione della pretesa con ragioni diverse da quelle indicate nell’atto.
- Il giudice tributario può qualificare autonomamente i fatti già introdotti nel processo, senza essere vincolato alla qualificazione giuridica proposta dall’Ufficio o dalle parti, ma non può introdurre una realtà fattuale diversa, estranea alle allegazioni e al contraddittorio.
- La decisione fondata su un fatto non dedotto dalle parti e sul quale esse non hanno potuto interloquire viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e integra ultrapetizione.
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