Cassazione Penale, Sentenza n. 18779/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Amministrazione impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che, accogliendo il reclamo del detenuto Francesco Pesce, aveva ordinato l'ottemperanza a un precedente provvedimento disponente un colloquio tra il ricorrente e suo fratello Giuseppe (anch'egli ristretto in regime 41‑bis), disponendo il colloquio anche in assenza del parere della Direzione distrettuale antimafia (D.D.A.) previsto dalla circolare D.A.P. del 2 ottobre 2017 (art. 16, comma 2). I ricorrenti censuravano l'omissione di valutazione del parere D.D.A., la violazione delle norme sul regime differenziato (art.41‑bis) e l'eccessiva generalizzazione del diritto al colloquio tra congiunti entrambi sottoposti a 41‑bis; deducevano altresì che i colloqui audiovisivi tra congiunti in 41‑bis devono restare eccezionali e che la registrazione non neutralizza automaticamente i rischi di sicurezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. Ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale impugnato abbia omesso di considerare il parere della D.D.A. (sebbene non vincolante), il cui esame è invece necessario per verificare l'esistenza di elementi concreti e rilevanti ostativi allo svolgimento del colloquio tra detenuti sottoposti al regime 41‑bis. La Corte ha richiamato l'esigenza di bilanciare il diritto al mantenimento dei rapporti familiari con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e ha affermato che la magistratura di sorveglianza non può pretermettere il quadro conoscitivo fornito dalla D.D.A.; può però valutare la concretezza delle ragioni addotte nel parere.
Norme richiamate
art. 41‑bis Ord. pen. (comma 2‑quater, lett. b)
La disciplina del regime differenziato autorizza limitazioni ai rapporti esterni e interni dei detenuti; la possibilità di colloqui tra detenuti sottoposti a 41‑bis è in ogni caso eccezionale e subordinata alla verifica di elementi di rischio per la sicurezza
Rinvocato per l'ottemperanza ai provvedimenti del magistrato di sorveglianza: consente l'adozione di misure esecutive per l'attuazione delle ordinanze, ma l'ottemperanza non può prescindere dalla valutazione degli elementi di rischio illustrati dalla D.D.A.
Circolare D.A.P. 2 ottobre 2017 (art. 16, comma 2 e art. 16.1)
che eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41‑bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione
La circolare impone la richiesta del parere alla D.D.A. quale integrazione istruttoria: il parere è obbligatorio ma non vincolante; tuttavia la sua omissione rende l'istruttoria incompleta e non può essere ignorata dalla magistratura di sorveglianza
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))
Norma processuale richiamata per i motivi di ricorso in cassazione (violazione di norme e vizio di motivazione); la Corte l'ha utilizzata per esaminare la fondatezza dei motivi dedotti contro l'ordinanza impugnata
art. 1; art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.
Richiamati fra le norme generali relative al trattamento dei detenuti e alle misure detentive; invocati dai ricorrenti per sostenere che la concessione di colloqui non può avvenire senza adeguata valutazione dei rischi
Massime di principio
- La richiesta del parere della Direzione distrettuale antimafia (D.D.A.) è obbligatoria ai fini istruttori per i colloqui che coinvolgono detenuti sottoposti al regime 41‑bis; il parere è non vincolante ma il suo esame è necessario e la sua omissione costituisce vizio da correggere
- La magistratura di sorveglianza non può sostituirsi all'Amministrazione penitenziaria nell'apprezzamento specialistico della pericolosità rilevabile dalla D.D.A.; può però valutare la concretezza e la consistenza fattuale delle ragioni addotte nel parere
- Il diritto al mantenimento dei rapporti familiari non è abolito dalla detenzione o dal 41‑bis, ma può essere limitato o escluso in presenza di specifici e concreti elementi di rischio relativi all'ordine pubblico o al mantenimento di relazioni con l'organizzazione criminale
- La mera registrazione o sorveglianza audiovisiva del colloquio non annulla automaticamente i rischi di sicurezza: l'eventuale autorizzazione al colloquio richiede valutazione caso per caso e motivazione esplicita
- In procedure analoghe, l'omissione di acquisire o valutare il parere D.D.A. espone il provvedimento a annullamento e rinvio per integrazione dell'istruttoria e nuovo giudizio di bilanciamento tra diritti e esigenze di sicurezza
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