Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02390/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (professionisti)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di prestazione d’opera professionale. In primo grado il Tribunale di Lecce aveva respinto l’eccezione di nullità dell’atto di citazione e aveva dichiarato l’obbligo dell’ente convenuto di corrispondere il compenso per l’attività svolta dai professionisti attori. La Corte d’appello di Lecce ha poi rigettato l’impugnazione dell’ente. In Cassazione l’ente ha proposto ricorso affidato a sei motivi; dall’ordinanza emerge che il primo motivo riproponeva l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Dopo la rimessione della causa in pubblica udienza per verificare l’eventuale questione da devolvere alle Sezioni Unite, le parti hanno depositato rinunce al ricorso e al controricorso.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e, trattandosi di rinuncia rituale ex art. 390 c.p.c., ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Poiché anche i controricorrenti avevano depositato rinuncia, manifestando adesione alla rinuncia del ricorrente, la Corte non ha provveduto sulle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre precisato che la rinuncia non comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 374 cod. proc. civ.

    Richiamato solo in relazione alla possibile rimessione alle Sezioni Unite per la questione di giurisdizione prospettata nel primo motivo.

  • art. 390 cod. proc. civ.

    La rinuncia al ricorso deve rispettare i requisiti di forma previsti dalla norma perché possa produrre l’estinzione del giudizio.

  • art. 391 cod. proc. civ.

    In presenza di rinuncia rituale la Corte dichiara l’estinzione del giudizio con ordinanza.

  • art. 391 cod. proc. civ.

    Se i controricorrenti aderiscono alla rinuncia, non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115

    La rinuncia al ricorso non comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando è rituale e regolarmente notificata, determina l’estinzione del giudizio di legittimità senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
  • L’adesione dei controricorrenti alla rinuncia esclude la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
  • La rinuncia al ricorso non fa sorgere l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l’inammissibilità o il rigetto dell’impugnazione.
  • Quando nel ricorso è prospettata una questione di giurisdizione, la sua eventuale rimessione alle Sezioni Unite resta assorbita se il processo di legittimità si estingue per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.