Cassazione Penale, Ordinanza n. 00421/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione ha confermato la valutazione di responsabilità per il reato contestato e il diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia del 6 febbraio 2024. Con esso si contestava l'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che i motivi erano meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese nel merito dal giudice di appello con motivazione ritenuta congrua e corretta. In particolare, la sentenza impugnata aveva valorizzato le modalità della condotta e la chiara finalità oppositiva, anche in relazione alla valenza coartante della condotta autolesionistica dell'imputato, sfociata in resistenza attiva con ferimento di un operante. Quanto alle attenuanti generiche, il diniego era giustificato dai precedenti specifici e dalle modalità del fatto.
Norme richiamate
La condotta dell'imputato è stata qualificata come resistenza attiva a un operante, con finalità oppositiva e valenza coartante della condotta tenuta.
Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto correttamente motivato in ragione dei precedenti specifici e delle modalità del fatto.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la sussistenza del reato può desumersi da una condotta con chiara finalità oppositiva e connotata da resistenza attiva, specie se accompagnata da un'effettiva aggressione o dal ferimento dell'operante.
- Il giudizio di diniego delle attenuanti generiche è legittimamente fondato su precedenti specifici e sulle concrete modalità del fatto, quando tali elementi siano ritenuti sintomatici di un minor merito dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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