Cassazione Penale, Sentenza n. 22955/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
COMPIANO ha chiesto al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il riconoscimento del vincolo di continuazione tra due sentenze di condanna (Corte di Appello di Venezia 30/03/2017 e 21/09/2020). La Corte di appello aveva accolto l'istanza, rideterminato la pena complessiva e revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la seconda sentenza, ritenendo superati i limiti dell'art. 163 c.p. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza per presunta carenza di motivazione, uso di precedenti non documentati e per illegittima revoca della sospensione senza rispettare il principio del giudicato e del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto il primo motivo, ritenendo congruo e contenuto l'aumento della pena (due mesi e quindici giorni) nonostante il richiamo a precedenti non documentati; ha invece accolto il secondo motivo: la revoca della sospensione condizionale è stata disposta ex officio in udienza fissata per altro oggetto senza che l'avviso di udienza avesse indicato quella specifica questione e senza che fosse garantito il contraddittorio. Pertanto la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza nella parte in cui revocava la sospensione condizionale della pena.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'istanza al giudice dell'esecuzione per questioni inerenti l'esecuzione della pena; base normativa per la richiesta di riconoscimento della continuazione tra sentenze.
Limiti quantitativi della sospensione condizionale della pena: la Corte di appello aveva ritenuto superati tali limiti revocando il beneficio, questione poi annullata per vizio procedurale.
Criteri per la determinazione della pena; richiamato come parametro per la quantificazione degli aumenti nella continuazione.
artt. 190, 192, 648, 666 c.p.p.
Norme processuali evocate nel ricorso riguardanti l'istruttoria, i mezzi di prova e i presupposti procedurali in materia esecutiva; citate a sostegno della doglianza sulla motivazione e sulla valutazione di precedenti penali.
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo/contraddittorio invocato nel ricorso in relazione alla necessità che il condannato sia messo in grado di difendersi rispetto alla revoca della sospensione.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; i motivi presentati sono stati inquadrati ai sensi di tale articolo.
Prevede la nullità degli atti processuali; la Corte ha richiamato la nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) per difetto dell'avviso sull'oggetto della revoca della sospensione condizionale.
Richiamati con riferimento all'obbligo di indicare nell'avviso di fissazione dell'udienza l'oggetto del procedimento, per garantire il contraddittorio; la mancata indicazione configura nullità.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena non può essere disposta ex officio in un'udienza fissata per diverso oggetto senza che l'avviso di fissazione dell'udienza indichi anche, almeno in forma succinta, quella specifica questione: la mancata indicazione determina nullità e annullamento senza rinvio.
- Nella determinazione della pena nella continuazione non è sempre richiesto che il giudice motivi analiticamente ciascun aumento: è sufficiente una motivazione sulle ragioni della commisurazione della pena-base e degli aumenti, soprattutto se gli aumenti sono contenuti e non superano i limiti legali.
- Il giudice non dovrebbe fondare l'aumento di pena su precedenti penali non risultanti dagli atti ufficiali in visione delle parti; eventuali riferimenti a condanne ulteriori devono trovare riscontro documentale o essere adeguatamente motivati.
- Se la violazione procedurale riguarda il mancato rispetto del contraddittorio su un punto decisivo (es. revoca di benefici), la Cassazione può annullare senza rinvio la parte viziata quando la rimessione alla Corte di merito non è necessaria per ripristinare il contraddittorio.
- L'avviso di udienza nel procedimento esecutivo deve indicare, anche brevemente o per riferimento ad atti noti, l'oggetto del procedimento ai fini della tutela del diritto di difesa e del contraddittorio.
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