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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11391/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Due lavoratori avevano impugnato il licenziamento intimato per asserita cessazione di attività, sostenendo che non vi fosse stata una reale chiusura dell'impresa ma un trasferimento di azienda con prosecuzione dell'attività da parte di altra società, con conseguente applicazione dell'art. 2112 c.c. Il Tribunale aveva accolto la domanda e dichiarato nullo il licenziamento per frode alla legge; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo non provata l'anteriorità del trasferimento rispetto al licenziamento e comunque non dimostrati gli indici decisivi della continuità aziendale. In cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2112 c.c. perché la Corte territoriale avrebbe dato rilievo alla mancata prova dell'anteriorità del trasferimento, nonostante l'impugnazione fosse rivolta anche contro la società cedente e sostenesse l'inesistenza della cessazione; 2) violazione degli artt. 2112 e 2555 c.c. per avere negato il trasferimento di azienda solo perché non erano passati tutti i beni e tutti i dipendenti; 3) violazione del principio di non contestazione ex artt. 115 e 416 c.p.c. per non aver valorizzato la prosecuzione della stessa attività, nei medesimi locali, con gli stessi macchinari, le stesse commesse e parte del personale; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; 5) ulteriore violazione dell'art. 2112 c.c. perché l'attività sarebbe proseguita senza soluzione di continuità; 6) violazione dell'art. 2909 c.c. per preteso giudicato interno sul punto dell'anteriorità del trasferimento. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi infondati: ha affermato che la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente l'esclusione della frode alla legge, valorizzando il contratto di affitto stipulato solo nel 2020, l'assenza di prova sull'identità dei macchinari e sulla continuità delle commesse, e il fatto che solo 20 su 43 dipendenti erano stati assunti dalla nuova società in un arco temporale successivo; ha ribadito che il trasferimento d'azienda ricorre quando permane l'organizzazione aziendale e vi è continuità nell'esercizio dell'impresa, ma ha rilevato che le censure dei ricorrenti si fondavano su fatti non risultanti dalla sentenza impugnata, sollecitando un riesame del merito non consentito in cassazione; ha inoltre osservato che l'apprezzamento della non contestazione è riservato al giudice di merito e che il ricorso non rispettava gli oneri di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. quanto al preteso giudicato interno. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso proposto dai lavoratori, confermando la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva escluso la nullità del licenziamento e ritenuto non provato il trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. In particolare, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della decisione di merito e ha escluso sia la motivazione apparente sia la violazione delle norme invocate, evidenziando che le doglianze tendevano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Ai ricorrenti sono state poste a carico le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1324 c.c.

    richiamato nel giudizio di merito quale base, insieme all'art. 1344 c.c., per la declaratoria di nullità del licenziamento per frode alla legge

  • art. 1344 c.c.

    richiamato nel giudizio di merito per qualificare il licenziamento come negozio in frode alla legge, poi escluso in appello e in cassazione

  • art. 2112 c.c.

    norma centrale: il trasferimento d'azienda sussiste quando permane l'organizzazione aziendale e vi è continuità nell'esercizio dell'impresa, a prescindere dallo strumento tecnico-giuridico adottato; la sua operatività richiede prova degli indici fattuali della continuità

  • art. 2555 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che il trasferimento d'azienda può riguardare un complesso organizzato di beni idoneo all'esercizio dell'impresa, anche se non tutti i beni o dipendenti passano al cessionario

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per il principio di non contestazione; la Corte ha ricordato che la valutazione della non contestazione è riservata al giudice di merito

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di non contestazione nel rito del lavoro

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato per denunciare motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza d'appello esponeva le ragioni del decisum

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno sul punto dell'anteriorità del trasferimento; la censura è stata respinta anche per difetto di specificità e perché la questione era stata devoluta in appello

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    la Corte ha rilevato la violazione dell'onere di specificità del ricorso, poiché il ricorrente non aveva adeguatamente riportato e localizzato gli atti e la statuizione di primo grado su cui fondava la censura

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso

Massime di principio

  • Il trasferimento d'azienda ai fini dell'art. 2112 c.c. ricorre quando permane il complesso organizzato dei beni e l'attività imprenditoriale continua, essendo sufficiente il subentro nella gestione anche senza identità formale del titolo giuridico utilizzato.
  • Per accertare il trasferimento d'azienda non è necessario il passaggio di tutti i beni o di tutti i dipendenti, ma occorre la prova di elementi oggettivi idonei a dimostrare la continuità dell'organizzazione e dell'esercizio dell'impresa.
  • La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito indichi, sia pure sinteticamente, le circostanze fattuali poste a base della decisione e il percorso logico seguito dal giudice.
  • Il principio di non contestazione è oggetto di apprezzamento riservato al giudice di merito e non può essere rivalutato in cassazione se la doglianza mira a un diverso esame dei fatti.
  • In sede di legittimità non è consentito introdurre una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella accertata dal giudice di merito, né utilizzare il ricorso per sollecitare un nuovo giudizio sul merito della prova.
  • La deduzione del giudicato interno richiede specifico adempimento degli oneri di allegazione e localizzazione degli atti rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile o comunque infondata.
  • Quando il ricorso è integralmente rigettato, il ricorrente è tenuto anche al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoAppelloRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaLicenziamento collettivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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