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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21236/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di una lavoratrice invalida in misura non inferiore all'80% al riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata e, soprattutto, la decorrenza della prestazione. I giudici di merito avevano accolto la domanda, riconoscendo il diritto alla pensione, ma avevano fatto decorrere il trattamento non dalla data richiesta dall'interessata, bensì da una data successiva, ritenendo non applicabile il differimento annuale della decorrenza previsto dalla disciplina delle cosiddette "finestre". L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2011, sostenendo che tale norma ha portata generale e differisce di un anno l'accesso alla pensione di vecchiaia per tutte le prestazioni pensionistiche, salvo deroghe espressamente previste, comprendendo anche la pensione di vecchiaia anticipata per invalidi. La controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 12 del d.l. n. 78/2010 introduce un regime generale di differimento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, applicabile anche ai soggetti che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità pari almeno all'80%. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, affinché si uniformi al principio affermato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992

    è la base normativa del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%.

  • art. 12, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2011

    è interpretato come disposizione di carattere generale che differisce di un anno l'accesso alla pensione di vecchiaia, salvo deroghe espressamente previste, e si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato solo per la gestione del procedimento camerale non partecipato.

Massime di principio

  • La disciplina delle cosiddette "finestre" introdotta dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010 ha portata generale e incide sul differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia per tutte le categorie di assicurati, salvo espresse deroghe.
  • Quando una norma previdenziale introduce un differimento generale della decorrenza della prestazione, la sua applicazione non può essere esclusa in via interpretativa per categorie non espressamente sottratte al regime derogatorio.
  • Il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non esonera, di per sé, dall'applicazione del meccanismo generale di differimento della decorrenza previsto per l'accesso al trattamento pensionistico.

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