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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23220/2025 del 13/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da una procedura espropriativa avviata per la realizzazione di un adduttore. La proprietaria dei terreni, coltivatrice diretta, aveva stipulato un accordo di cessione volontaria con il soggetto concessionario dei lavori, con previsione di un'indennità aggiuntiva subordinata all'autorizzazione dell'Assessorato regionale. Dopo la liquidazione e il pagamento della sola sorte capitale, la proprietaria prima, e poi i suoi eredi, chiesero anche gli interessi maturati sull'indennità aggiuntiva per il periodo tra l'immissione in possesso e la liquidazione effettiva, nonché gli interessi da ritardato pagamento. Il consorzio oppose il decreto ingiuntivo deducendo, tra l'altro, difetto di giurisdizione, insussistenza del diritto, decorrenza degli interessi dalla stipula dell'atto di cessione e prescrizione quinquennale. In appello gli eredi ottennero riforma della decisione di primo grado. In cassazione il consorzio denunciò: 1) violazione della normativa regionale siciliana, sostenendo che mancavano i presupposti per applicarla e che la Corte d'appello aveva ignorato i limiti soggettivi e finanziari della legge; 2) nullità per motivazione apparente, per non avere la sentenza spiegato perché fosse applicabile la legge regionale del 1989; 3) difetto di legittimazione passiva del consorzio, poiché il ritardo nell'autorizzazione sarebbe stato imputabile all'Assessorato regionale; 4) violazione delle norme sulla prescrizione, assumendo che il dies a quo dovesse decorrere dalla cessione volontaria del 1998, momento in cui il credito sarebbe sorto e sarebbe divenuto esigibile. Gli eredi proposero ricorso incidentale condizionato per tutelarsi nell'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, invocando la disciplina regionale e, in subordine, la disciplina codicistica sugli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati il primo motivo, perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato la legge regionale siciliana del 1989 e la previsione sugli interessi dal momento dell'immissione in possesso fino alla liquidazione effettiva; il secondo motivo, perché la motivazione della sentenza impugnata era effettiva e comprensibile; il terzo motivo, perché la censura era nuova e comunque il consorzio era correttamente individuato come soggetto passivamente legittimato, quale ente che aveva assunto in concreto il ruolo di espropriante e aveva partecipato alla cessione volontaria; il quarto motivo, perché la prescrizione decorreva solo dal momento in cui il credito poteva essere fatto valere, cioè dopo il nullaosta regionale e la liquidazione della sorte capitale, e non già dalla cessione volontaria. È stato quindi confermato il diritto degli eredi agli interessi compensativi e la condanna del consorzio al pagamento della somma liquidata dalla Corte territoriale, con accessori dalla domanda al saldo. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, L.R. Sicilia n. 16/1996

    Richiamato come base della domanda monitoria, ma ritenuto non applicabile al procedimento iniziato prima della sua entrata in vigore.

  • art. 4 L.R. Sicilia n. 11/1989

    Prevede un piano di acquisizione dei terreni nei limiti della disponibilità finanziaria della legge.

  • art. 5, comma 1, L.R. Sicilia n. 11/1989

    I proprietari interessati devono presentare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, la dichiarazione di disponibilità.

  • art. 6, comma 4, L.R. Sicilia n. 11/1989

    "sulle indennità sono corrisposti interessi nella misura del saggio legale per il periodo intercorrente tra la data dell'immissione in possesso e quella della effettiva liquidazione"

    La norma impone la decorrenza degli interessi dalla immissione in possesso fino alla effettiva liquidazione dell'indennità.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; le cause impeditive di ordine generale impediscono il decorso, non l'impossibilità di fatto di agire.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale del credito per interessi.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla legittimazione passiva.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Evocato nel motivo di nullità per motivazione apparente.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 54 d.P.R. n. 327/2001

    Richiamato in chiave sistematica per individuare i soggetti da evocare nei giudizi di opposizione alla stima e nelle procedure espropriative pluripartecipate.

  • art. 1282 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale condizionato per gli interessi legali.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale condizionato per il saggio degli interessi legali.

  • D.Lgs. n. 231/2002, artt. 3 e 5

    Invocato nel ricorso incidentale come disciplina degli interessi da ritardato pagamento, ma non decisivo nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nelle procedure espropriative disciplinate da normativa speciale regionale, la spettanza degli interessi sull'indennità aggiuntiva segue la previsione normativa che li collega al periodo tra immissione in possesso e liquidazione effettiva, senza che il pagamento possa essere subordinato a condizioni non previste dalla legge.
  • Ai fini della prescrizione del credito accessorio agli interessi, il dies a quo coincide con il momento in cui il diritto è giuridicamente azionabile; se la liquidazione della sorte capitale è sospensivamente condizionata a un'autorizzazione amministrativa, la prescrizione non decorre prima del rilascio di tale atto e della liquidazione stessa.
  • Nel contenzioso sull'indennità espropriativa, è passivamente legittimato il soggetto che, in concreto e con rilevanza esterna, ha assunto il ruolo di espropriante o promotore dell'espropriazione e ha intrattenuto il rapporto con il proprietario espropriato, anche quando altri enti pubblici abbiano concorso alla procedura.
  • La censura di difetto di motivazione è infondata quando la sentenza d'appello esplicita, in modo comprensibile, la norma applicata e la ragione del suo richiamo al caso concreto.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, se non risulta che siano state dedotte nei giudizi di merito e se la censura comporta una rivalutazione del compendio istruttorio non consentita nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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