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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21925/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da una lavoratrice per ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in via principale alle dipendenze di una società e, in subordine, di un'altra, per un periodo compreso tra il 31 ottobre 2013 e il 5 agosto 2018. Nel corso del procedimento il Tribunale aveva rigettato l'istanza di chiamata di un terzo e aveva respinto eccezioni di incompetenza e di separazione della causa relative al periodo di tirocinio. La società aveva quindi proposto ricorso per regolamento di competenza e/o ricorso straordinario ex art. 111 Cost., ma la Corte di cassazione lo aveva dichiarato inammissibile, condannando la società alle spese in favore della lavoratrice. Avverso tale ordinanza la società ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto revocatorio: la Cancelleria non aveva inserito nel fascicolo una memoria tempestivamente depositata ex art. 380-ter c.p.c., con cui la società aveva eccepito la tardiva costituzione della controparte nel giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 47 c.p.c.; se la memoria fosse stata esaminata, la Corte avrebbe dovuto considerare la lavoratrice non costituita e non avrebbe potuto condannare la società alle spese. Con il secondo motivo la società contestava che, per la tardività della costituzione, la Corte avesse potuto valorizzare le difese e le allegazioni della lavoratrice, comprese quelle sul rapporto subordinato e sulla rinuncia limitata ad alcune domande. Con il terzo motivo deduceva l'incompetenza delle sezioni semplici a decidere su un ricorso qualificabile come regolamento preventivo di giurisdizione, lamentando la violazione degli artt. 37, 42 e 41 c.p.c. e dell'art. 25 Cost., oltre all'inesistenza della procura avversaria.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ravvisando un errore di fatto revocatorio per mancata considerazione di una memoria ritualmente e tempestivamente depositata, rilevante perché conteneva l'eccezione di tardiva costituzione della controparte. Ha quindi revocato l'ordinanza n. 11223/2022 limitatamente al capo sulle spese di lite e, decidendo sul regolamento di competenza, ha confermato l'inammissibilità di quel ricorso ma ha dichiarato che nulla era dovuto a titolo di spese, poiché la controparte non aveva svolto tempestive difese. Ha altresì condannato la lavoratrice a restituire le somme già percepite in esecuzione della precedente ordinanza, con interessi legali dalla data del pagamento. Gli altri due motivi della revocazione sono stati dichiarati inammissibili. Le spese del giudizio di revocazione sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    è il rimedio esperibile contro l'ordinanza della Cassazione per errore di fatto revocatorio

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l'errore revocatorio ricorre quando la decisione si fonda sulla mancata percezione di un fatto risultante dagli atti

  • art. 380-ter c.p.c.

    le memorie possono essere depositate entro cinque giorni prima dell'adunanza e devono essere considerate se ritualmente trasmesse, anche se non inserite per disguido nel fascicolo

  • art. 47 c.p.c.

    nel procedimento per regolamento di competenza le parti possono depositare scritture difensive; il termine è ordinatorio e, in difetto di opposizione, anche il deposito tardivo può rilevare ai fini delle spese

  • art. 370 c.p.c.

    la costituzione del controricorrente nel giudizio di revocazione segue le regole del giudizio di legittimità

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato ai fini della disciplina delle memorie e dell'esame dell'errore revocatorio

  • art. 375 c.p.c.

    nel testo vigente, la Cassazione decide la revocazione in camera di consiglio salvo questioni di particolare rilevanza da trattare in pubblica udienza

  • art. 155 c.p.c.

    il termine a ritroso di cinque giorni prima dell'udienza è non libero, con esclusione del giorno iniziale e computo di quello finale

  • art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022

    individua il regime transitorio applicabile ai giudizi introdotti prima del 1° gennaio 2023 ma senza udienza già fissata

  • art. 41 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo come norma asseritamente violata in relazione al regolamento di giurisdizione/competenza

  • art. 42 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo e nel contesto della disciplina del regolamento di competenza

  • art. 37 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di giurisdizione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla condanna alle spese

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla regolazione delle spese

  • art. 25 Cost.

    richiamato nel terzo motivo a sostegno della censura sulla competenza del collegio giudicante

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione contro un provvedimento della Cassazione, l'errore di fatto può investire anche la mancata considerazione di una memoria o di un documento ritualmente depositati, quando l'omissione dipenda da disguido della cancelleria e non da inerzia della parte.
  • Ai fini dell'errore revocatorio non basta dimostrare l'omesso esame dello scritto difensivo: occorre anche dimostrarne la decisività, cioè che la sua considerazione avrebbe potuto condurre a una statuizione diversa.
  • Nel procedimento per regolamento di competenza, il deposito tardivo delle scritture difensive della parte resistente può essere privo di efficacia se la controparte eccepisce la tardività; in tal caso la parte non può essere considerata ritualmente costituita ai fini della condanna alle spese.
  • Il termine per il deposito delle memorie a ritroso prima dell'adunanza va computato come termine non libero, senza includere il giorno iniziale e con inclusione di quello finale.
  • La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è utilizzabile soltanto per errori di fatto revocatori e non per contestare, come motivo autonomo, questioni di competenza del collegio o censure che esulano dal paradigma dell'errore percettivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteCompetenzaGiurisdizione
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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