Cassazione Penale, Ordinanza n. 33852/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto adeguata, coerente e non contraddittoria la motivazione delle sentenze di merito sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e ha considerato aspecifiche e assertive le doglianze difensive. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato dichiarato colpevole del porto, fuori dalla propria abitazione e senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 17 centimetri, con lama di 8 centimetri, e condannato alla pena di un anno di arresto ed euro 2.000 di ammenda, oltre alle spese processuali, con confisca del coltello. La Corte d'appello di Messina aveva confermato la sentenza di primo grado. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero motivato coerentemente e senza vizi logici o giuridici il diniego, valorizzando l'oggettiva gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali particolarmente allarmanti e non risalenti. Le deduzioni difensive sono state giudicate aspecifiche e meramente assertive.
Norme richiamate
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
La norma è stata applicata per la condanna relativa al porto, fuori dalla propria abitazione e senza giustificato motivo, del coltello a serramanico.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È stato invocato dal ricorrente per denunciare un vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
È stato applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito individua elementi concreti sfavorevoli, quali la gravità oggettiva del fatto e la negativa personalità dell'imputato desunta da precedenti penali particolarmente allarmanti e non risalenti.
- Nel giudizio di cassazione, la censura relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando si risolve in deduzioni generiche, assertive e non confrontate specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di cause di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33836/2026 del 17/09/2026
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33837/2026 del 17/09/2026
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33838/2026 del 17/09/2026
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33840/2026 del 17/09/2026
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33844/2026 del 17/09/2026
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33845/2026 del 17/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →