Cassazione Penale, Sentenza n. 21072/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 24/02/2023 dopo plurimi rinvii da parte della Cassazione. Le questioni principali erano: (1) la riconsiderazione della qualificazione dei proventi delle erogazioni indebite (se "prezzo" o "profitto") a seguito della riqualificazione dei fatti in peculato, con conseguente possibile applicazione della confisca diretta o per equivalente; (2) la legittimità e la quantificazione delle confische (in particolare la determinazione percentuale: 75% vs 25%); (3) l'ammissibilità di confermare una confisca diretta quando tale misura non era stata espressamente disposta nelle sentenze di grado precedenti per alcuni imputati; (4) censure sul calcolo delle pene in relazione agli aumenti per continuazione e all'applicazione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: (a) confermato la legittimità della confisca di somme di denaro qualificandola come confisca diretta quando si tratta di profitto monetario rinvenuto nel patrimonio e giacente su conti/libretti; (b) annullato senza rinvio la statuizione di confisca nei confronti di Carucci Martino, Prete Domenica e Carucci Pietro (perché nei loro confronti non risultava precedentemente disposta confisca diretta di somme/conti); (c) accolto parzialmente i ricorsi di Carucci Anna Maria, Sollazzo Salvatore, Sollazzo Caterina, Monticelli Palmira e Sollazzo Vito Antonio rideterminando la confisca nella misura del 25% dei profitti effettivamente conseguiti da ciascuno per le condotte di peculato non estinte; (d) rigettato le restanti doglianze relative al trattamento sanzionatorio (le operazioni di aumento per continuazione e il riconoscimento delle attenuanti sono stati ritenuti congruamente motivati e proporzionati).
Norme richiamate
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti e alle statuizioni di confisca da confermare o revocare in sede di rinvio; la censura verteva su possibilità di "conferma" di misura non precedentemente disposta.
Stabilisce obbligo di confisca dei beni che costituiscono profitto o prezzo e prevede la confisca per equivalente alle condizioni previste. La Corte ha rilevato che, secondo la formulazione vigente ai fatti, la confisca per equivalente era ammessa solo se il provento fosse qualificabile come "prezzo"; la legge 190/2012 ha poi esteso la possibilità alla nozione di profitto.
Norma sul peculato; la riqualificazione dei reati in peculato ha imposto di considerare i proventi come profitto complessivo derivante dalle erogazioni pubbliche indebitamente disposte, incidendo sulla legittimità della confisca per equivalente.
Norma sulla corruzione; richiamata per distinguere la nozione di "prezzo" (collegata alla corruzione) dalla nozione di "profitto" (più ampia e rilevante nel peculato) e per valutare come art. 322-ter si riferisca alle diverse figure.
Giurisprudenza (Sez. U., n. 42415/2021; Sez. U., n. 31617/2015; Sez. 6, n. 6607/2020 e n. 10612/2023)
Principi consolidati: (i) il denaro che rappresenta l'effettivo accrescimento patrimoniale va qualificato di norma come confisca diretta (non per equivalente), anche se giacente su conti correnti; (ii) in reati plurisoggettivi, il sequestro/confisca per l'intero importo nei confronti di ciascun concorrente è ammissibile solo se non è possibile individuare la quota di profitto di ciascuno; (iii) la distinzione prezzo/profitto è centrale per l'ammissibilità della confisca per equivalente.
Massime di principio
- Se i fatti vengono riqualificati in peculato, i proventi devono essere ricondotti alla nozione di profitto complessivo: la confisca per equivalente è ammessa solo se il provento è qualificabile come "prezzo" secondo le regole vigenti all'epoca dei fatti; in assenza di ciò la confisca sui denari va valutata come diretta.
- La confisca del denaro rinvenuto nel patrimonio dell'autore, essendo bene fungibile, va generalmente qualificata come confisca diretta e non per equivalente, anche se le somme sono su conti correnti o libretti.
- Non è possibile "confermare" una misura di confisca diretta nei confronti di un imputato se, nei precedenti provvedimenti di merito, non risultava disposta la confisca di somme/conti a suo carico: in tal caso la statuizione deve essere annullata.
- In ipotesi di concorso plurisoggettivo, il giudice deve cercare di individuare e quantificare la quota di profitto spettante a ciascun concorrente; solo se ciò non è possibile, può essere disposto il sequestro/confisca per l'intero importo nei confronti di ciascuno.
- Quando si applicano percentuali o quote (es. 75% o 25%) la motivazione deve indicare chiaramente il criterio di ripartizione e la base probatoria; la misura della confisca deve riflettere la quota effettivamente conseguita da ciascun privato e non automaticamente la percentuale reclamata dal pubblico funzionario.
- Sul piano sanzionatorio, gli aumenti per continuazione devono essere commisurati alla pena base attribuita a ciascun imputato e adeguatamente motivati in relazione alla diversa gravità e alla consistenza delle condotte; le attenuanti generiche devono essere valutate in concreto e il loro effetto deve risultare dalla comparazione con le fasi precedenti del giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21027/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21029/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21034/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21037/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21038/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21040/2024 del 29/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →