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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5356/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione contestava la sentenza d'appello del 12/07/2021 che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta (capo A e B) e la confisca di quote e beni. Nespoli deduceva, in particolare, vizio di motivazione e violazione di legge perché la Corte di appello non aveva rispettato le istruzioni della Corte di cassazione (annullamento con rinvio del 02/05/2019): non aveva effettuato la richiesta rivalutazione del "ruolo dirigenziale" attribuito al ricorrente nella "La Gazzella s.r.l.", si era limitata a ricostruire un diverso ruolo di "socio occulto" e non aveva compiuto il necessario esame critico e trifasico (credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca ed estrinseca) delle dichiarazioni chiave di Mario Razzano ed Emilio Bilotta ai sensi dell'art. 192 c.p.p., né aveva dimostrato la causalità efficiente delle condotte rispetto alla decozione aziendale richiesta per la configurazione della bancarotta fraudolenta (art. 216 legge fall.). Altre censure (dosimetria, confisca, avallo cambiario, distrazione di somme) erano subordinate alla risoluzione di tali questioni centrali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso ritenendoli fondati: ha censurato la Corte d'appello per non aver osservato le indicazioni di questa Corte in sede di annullamento con rinvio, per avere mutato il profilo istruttorio (da "ruolo dirigenziale" a "socio occulto") e per non avere svolto un rigoroso esame dell'attendibilità delle dichiarazioni di Razzano e Bilotta. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata nella parte rilevante e la causa è rinviata alla Corte di appello di Napoli per un nuovo esame in conformità alle indicazioni della Cassazione (in particolare per determinare se Nespoli abbia effettivamente svolto un ruolo dirigenziale e se le dichiarazioni accusatorie siano sufficientemente corroborate e dimostrino la causalità dolosa richiesta dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta). Le restanti censure sono state dichiarate assorbite in attesa del nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale è necessario provare il ruolo gestionale dell'imputato e che le sue condotte siano causalmente efficienti rispetto al depauperamento patrimoniale; occorre altresì prova del dolo, ossia della consapevolezza del contributo causale apportato alla diminuzione patrimoniale

  • art. 223 legge fallimentare

    Richiamato in relazione alle esigenze di motivazione delle statuizioni penal- fallimentari e alle conseguenze sanzionatorie accessorie; la sentenza deve adeguatamente giustificare l'accertamento della responsabilità ai sensi delle norme fallimentari

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Stabilisce i criteri di valutazione delle dichiarazioni rese da soggetti indicati nell'articolo (es. chiamata in correità/reità): impone un vaglio unitario della credibilità soggettiva, dell'attendibilità intrinseca e dell'attendibilità estrinseca e richiede che dichiarazioni eteroaccusatorie trovino riscontro in altri elementi probatori

  • art. 194, comma 3 cod. proc. pen.

    Implicitamente richiamato con riferimento al divieto di fondare la condanna su "fonti" e "voci" generiche: la motivazione deve indicare i riscontri probatori concreti e non fare riferimento a fonti non specificate

  • art. 627, comma 3 cod. proc. pen.

    In caso di annullamento con rinvio la Corte di legittimità può fornire indicazioni ermeneutiche che il giudice del rinvio deve osservare nella rivalutazione del compendio probatorio

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Distingue l'errore di diritto dall'errata motivazione; richiamato dalla Cassazione per spiegare la limitazione del sindacato sulla qualificazione giuridica rispetto alla valutazione fattuale e motivazionale

  • art. 240 cod. pen.

    Norma relativa alla confisca: la misura ablativa richiede un nesso funzionale tra i beni e l'attività delittuosa; la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione dell'appello circa la confisca degli asset di "Immobiliare San Marco s.r.l."

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Rilevante per distinguere il diverso ruolo processuale dei testi: Razzano era esaminato come imputato di reato connesso (quindi con conseguenze sulla valutazione della sua attendibilità)

  • artt. 62-bis e 133 cod. pen.

    Richiamati in relazione alla doglianza sulla dosimetria della pena e sulle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la valutazione speculativa di tali profili debba attendere la risoluzione delle questioni probatorie di fondo

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione annulla con rinvio deve fornire indicazioni chiare che il giudice del rinvio è tenuto a rispettare: il giudice del rinvio non può sostituire l'oggetto del primo scrutinio (es. trasformare un accertamento su ruolo dirigenziale in un accertamento su "socio occulto").
  • Quando la decisione d'appello si basa prevalentemente su dichiarazioni eteroaccusatorie, il giudice deve applicare il vaglio trifasico previsto dall'art. 192 c.p.p.: valutare unitariamente credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca ed estrinseca e cercare riscontri estrinseci prima di fondare una condanna.
  • Per il reato di bancarotta fraudolenta (art. 216 legge fall.) è necessario provare non solo il ruolo gestionale dell'imputato ma anche la causalità efficiente e la consapevolezza dolosa del contributo al depauperamento patrimoniale; senza questi elementi la configurazione del reato non può reggere.
  • La motivazione giudiziale non può limitarsi a riaffermare affermazioni di grado inferiore: deve rispondere puntualmente alle censure già sollevate (specie dopo un rinvio della Cassazione) e spiegare in concreto perché i riscontri sono sufficienti.
  • La confisca di beni societari richiede un concreto nesso di responsabilità e di utilità rispetto all'attività illecita: la mancata dimostrazione del collegamento comporta l'infondatezza della misura ablativa.
  • Le doglianze di carattere sanzionatorio (dosimetria, attenuanti) possono risultare premature se rimangono irrisolte questioni probatorie fondamentali; il giudizio sulle pene deve seguire l'accertamento definitivo della responsabilità e del ruolo dell'imputato.

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