Cassazione Civile, Ordinanza n. 25618/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento per euro 499.840,02 relativa a IRPEF, ILOR, IVA e altri tributi riferiti agli anni 1990, 1991 e 1992. La Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione di primo grado e annullato il recupero, ritenendo decaduta l'Agenzia delle entrate dal potere di riscossione. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 138 della L. n. 388 del 2000. Secondo la ricorrente, la CTR avrebbe errato nel ritenere che l'ordinanza n. 2057 del 1990, emanata per il sisma della Sicilia orientale, non operasse automaticamente la sospensione dei termini; la sospensione, a suo dire, sarebbe stata prevista in modo automatico per i soggetti colpiti dal sisma e avrebbe prorogato i termini di recupero fino al 31 dicembre 2009. Il contribuente non si è costituito in cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui la sospensione dei termini per accertamento e riscossione prevista dall'ordinanza del 21 dicembre 1990 n. 2057 non opera automaticamente, ma richiede una specifica domanda del contribuente per fruire della sospensione dei termini di adempimento e versamento tributario; solo in presenza di tale richiesta si produce anche l'effetto riflesso sulla sospensione dei termini per l'azione dell'Ufficio. La Corte ha inoltre chiarito che l'art. 138 della L. n. 388 del 2000 non proroga in via generale il termine per l'esercizio della potestà impositiva, ma disciplina il recupero delle somme dovute da chi abbia richiesto la regolarizzazione della posizione mediante rateazione. Nel caso concreto, l'Agenzia non aveva provato che il contribuente avesse chiesto la sospensione dei termini; pertanto operavano i termini ordinari di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973, ormai spirati. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione
art. 138 L. 23 dicembre 2000, n. 388
non comporta una proroga automatica del termine per l'esercizio della potestà impositiva; riguarda il recupero delle somme dovute dai soggetti che abbiano chiesto la regolarizzazione mediante rateazione
ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, n. 2057
la sospensione dei termini tributari non è automatica ma richiede domanda specifica dell'interessato; la documentazione deve essere accompagnata da apposita richiesta di sospensione
art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
termine ordinario per l'iscrizione a ruolo delle imposte, applicabile quando non risulti fruita la sospensione speciale
art. 3 ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, n. 2057
individua i soggetti coinvolti nel sisma ai fini dei benefici sospensivi e della successiva regolarizzazione
art. 1 ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, n. 2057
prevede la sospensione dei termini per adempimenti e versamenti tributari, con riflessi sui termini di accertamento e riscossione solo se il contribuente ne abbia fatto richiesta
art. 5, comma 3, ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, n. 2057
richiede che certificazioni e dichiarazioni siano accompagnate da domanda di sospensione
Massime di principio
- La sospensione dei termini di accertamento e riscossione prevista da una disciplina emergenziale non opera automaticamente, ma richiede la prova dell'avvenuto esercizio da parte del contribuente della facoltà di accedere al beneficio.
- Quando il beneficio sospensivo è subordinato a specifica istanza dell'interessato, l'Amministrazione che invochi la proroga dei termini deve dimostrare che tale istanza sia stata effettivamente presentata.
- Una norma successiva che disciplini la regolarizzazione dei debiti tributari dei soggetti colpiti da eventi calamitosi non amplia automaticamente i termini di accertamento dell'Ufficio, se il suo ambito applicativo è limitato ai contribuenti che abbiano richiesto la rateazione o la definizione agevolata.
- In assenza di prova dell'accesso alla sospensione speciale, restano applicabili i termini ordinari di decadenza previsti dalla disciplina generale della riscossione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25552/2022 del 31/08/2022
- ordinanza_civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25553/2022 del 31/08/2022
- ordinanza_civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25554/2022 del 31/08/2022
- ordinanza_civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25555/2022 del 31/08/2022
- ordinanza_civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25556/2022 del 31/08/2022
- ordinanza_civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25562/2022 del 31/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →