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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19464/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ravenna, aveva riconosciuto le attenuanti generiche e rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione, confermando nel resto la responsabilità per il delitto di falso ideologico del privato in atto pubblico. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge, richiamando l'art. 24 Cost., per la mancata indicazione nell'imputazione dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, sostenendo in sostanza che ciò avrebbe inciso sul diritto di difesa e sul contraddittorio rispetto al perimetro normativo dell'addebito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che l'imputato era in grado di comprendere senza ostacoli il contesto normativo della contestazione e di difendersi pienamente. Ha richiamato il principio secondo cui il diritto al contraddittorio sulla natura e qualificazione giuridica dei fatti contestati è rispettato anche quando il giudice di primo grado riqualifichi il fatto direttamente in sentenza senza previa interlocuzione, poiché l'imputato può comunque esercitare compiutamente il diritto di difesa mediante l'impugnazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 483 c.p.

    Norma incriminatrice contestata nei gradi di merito, riferita al falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa; la Corte ne esclude la violazione perché l'imputato poteva comprendere l'addebito e difendersi efficacemente.

  • art. 76 D.P.R. 445/2000

    Richiamato dal ricorrente come norma non indicata nel capo di imputazione; la Corte ritiene che la sua mancata menzione non abbia leso il diritto di difesa.

Massime di principio

  • La mancata indicazione in imputazione di una norma extrapenale o di raccordo non determina di per sé nullità o lesione del diritto di difesa se il contesto fattuale e normativo dell'addebito consente all'imputato di comprendere pienamente la contestazione.
  • Il contraddittorio sulla qualificazione giuridica del fatto può ritenersi rispettato anche quando il giudice di primo grado riqualifichi direttamente il fatto in sentenza, purché l'imputato conservi la possibilità di difendersi mediante l'impugnazione.
  • La deduzione di violazione del diritto di difesa per carenza di specificazione normativa dell'imputazione è manifestamente infondata quando non risulti un concreto pregiudizio alla comprensione del fatto contestato e all'esercizio dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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