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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25527/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame che, in parziale riforma dell'ordinanza del G.I.P., ha disposto il sequestro preventivo del saldo attivo sui conti correnti intestati alla societa Entrer S.R.L. (pari a euro 27.188,81) e del relativo capitale sociale in relazione al reato previsto dall'art. 648-bis c.p. I ricorrenti deducono violazione di legge e carenza di motivazione (artt. 325, 321, 125 c.p.p.) sostenendo che il Tribunale non avrebbe indicato il ruolo concreto di Rotondi e della Entrer, che la societa e' stata costituita nel 2018 mentre le condotte contestate vanno dal 2012 al 2019, e che non sarebbe stata valutata adeguatamente la documentazione difensiva e la possibilita' di misure meno afflittive.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame non fosse inesistente o manifestamente illogica: il provvedimento aveva adeguatamente esposto il complesso degli elementi di fatto (accertamenti bancari, segnalazioni e indagini della Guardia di Finanza, intercettazioni telefoniche e dichiarazioni di un'indagata) che collegano Entrer e Rotondi al contesto delittuoso e giustificano, allo stato, il sequestro preventivo. Per l'inammissibilita' e' stata disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    Norma richiamata come titolo di reato (riciclaggio); il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus per collegare le somme e il capitale sociale alla condotta di riciclaggio, sulla base degli elementi raccolti

  • art. 648-ter c.p.

    Richiamato in motivazione difensiva; non centrale nella decisione, ma parte delle contestazioni richiamate nella fase di impugnazione

  • art. 416 c.p.

    Richiamato dalla difesa come riferimento alle contestazioni associative; il giudice del riesame ha valutato il quadro complessivo delle indagini per il collegamento tra soggetti e societa'

  • art. 325 c.p.p.

    Norma sulla motivazione degli atti; la Cassazione ha richiamato il principio per valutare se vi fosse un vizio della motivazione idoneo a integrare violazione di legge

  • art. 321 c.p.p.

    Norma sulla motivazione degli atti processuali; richiamata nel motivo di ricorso con riferimento a presunta motivazione apparente

  • art. 125 c.p.p.

    Norma relativa alle ordinanze del giudice; utilizzata nel ricorso per censurare la forma della motivazione

  • artt. 2 e 8 D.Lgs. 74/2000

    Richiamati dalla difesa (riferimenti a reati tributari/contestazioni fiscali); non decisivi nella valutazione di ammissibilita' del ricorso per cassazione sul sequestro

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza l'imposizione di sanzioni pecuniarie per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata per disporre il versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo e probatorio e' ammesso solo per violazione di legge; non e' consentito impugnare in Cassazione semplici critiche sulla valutazione logica e probatoria degli elementi senza far emergere un vizio di legge o una motivazione radicalmente carente
  • Perche' la Cassazione annulli un sequestro per "mancanza di motivazione" e' necessario dimostrare che l'apparato argomentativo sia del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza (non basta la richiesta di valutazioni alternative degli stessi elementi)
  • Il giudice che dispone il sequestro deve collegare in modo comprensibile gli elementi probatori (accertamenti bancari, intercettazioni, dichiarazioni rese da terzi, indagini finanziarie) all'utilizzo o destinazione dei beni per reati come il riciclaggio; una motivazione che ricostruisce il quadro complessivo e mostra il nesso puo' essere ritenuta sufficiente anche se non dettaglia ogni singola fattura
  • In sede difensiva, per contrastare efficacemente un sequestro preventivo destinato a impedire la dispersione di attivi, conviene: 1) produrre e sottolineare documentazione che provi l'insussistenza del collegamento tra gli importi e l'attivita' delittuosa; 2) mostrare la temporaneita' o l'irrilevanza temporale (es. costituzione societa' successiva ai fatti) con documenti certi; 3) proporre misure meno afflittive concrete e proporzionate
  • L'ammissione del ricorso e' rischiosa: la declaratoria di inammissibilita' puo' comportare condanna alle spese e ammende (art. 616 c.p.p.), quindi l'impugnazione in Cassazione va valutata attentamente e fondata su profili di diritto chiari e non su mera rivalutazione del merito probatorio

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