Cassazione Penale, Ordinanza n. 17404/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la domanda diretta a ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze irrevocabili. Con unico motivo ex art. 606 c.p.p. ha dedotto contraddittorietà e illogicità della motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente escluso la sussistenza del reato continuato e che dagli elementi già valutati sarebbe invece desumibile un unico disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse motivato in modo specifico e non illogico sull'assenza di un unico disegno criminoso, valorizzando il diverso ruolo dell'autore nei due contesti, la discontinuità temporale, lo scopo autonomo delle condotte, l'assenza di connessione tra le due società coinvolte e l'autonomia economica e contabile della seconda rispetto alla prima. Ha quindi escluso che le censure introducessero un vizio di legittimità, risolvendosi piuttosto in una diversa lettura del merito già valutato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato come base del motivo di ricorso per dedurre vizio di motivazione, ma la Corte osserva che la censura si risolve in una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
La decisione riguarda il riconoscimento del reato continuato e il relativo unico disegno criminoso, quale presupposto per l'applicazione della disciplina della continuazione.
È la norma implicata nella condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la dimostrazione di un originario e unitario disegno criminoso; non basta un mero dubbio o una lettura alternativa degli indici fattuali già esaminati dal giudice dell'esecuzione.
- Ai fini della continuazione assumono rilievo gli indicatori della programmazione unitaria, mentre elementi come discontinuità temporale, autonomia delle condotte, diverso ruolo dell'agente e assenza di nesso tra i contesti operativi possono fondare il diniego della continuazione.
- In sede di legittimità non è censurabile la motivazione che, con argomentazione coerente, escluda la continuazione sulla base di una valutazione complessiva degli indici sintomatici; è invece inammissibile il ricorso che solleciti soltanto una rivalutazione del merito.
- Il riconoscimento della continuazione incide sulla stabilità del giudicato in punto pena, sicché l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere fondato sul semplice favor rei in assenza di prova adeguata.
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