Cassazione Penale, Ordinanza n. 08138/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati ricorrono avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di minaccia. Nel ricorso deducono un vizio di motivazione sulla responsabilità, ma il motivo è dichiarato inammissibile perché, da un lato, era stata rinunciata in appello la censura sul giudizio di responsabilità, e dall'altro la doglianza era interamente volta a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. Con il secondo motivo chiedono l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la Corte di cassazione lo ritiene manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva motivato in modo completo e logico il diniego, valorizzando le modalità della condotta e il contesto dei rapporti tra le parti. La sentenza conclude quindi con la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibili tutti i ricorsi proposti avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per minaccia. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno? Il testo riporta comunque la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sulla inammissibilità del primo motivo, perché volto a una rivalutazione del fatto e perché il tema della responsabilità era stato rinunciato in appello, e sulla manifesta infondatezza del secondo motivo relativo all'art. 131-bis c.p., avendo la Corte territoriale già svolto una motivazione adeguata sul diniego della causa di non punibilità.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, tenendo conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; il diniego è legittimo se sorretto da motivazione completa, univoca e logica.
È il parametro normativo da utilizzare, insieme alle peculiarità del caso concreto, per valutare la tenuità del fatto ai fini dell'art. 131-bis c.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato implicitamente nel passaggio che evidenzia l'inammissibilità della doglianza volta a ottenere una rivalutazione del merito in sede di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione degli elementi di fatto o delle prove per ottenere conclusioni diverse da quelle del giudice di merito; la censura deve riguardare effettivi vizi di legittimità e non una mera diversa lettura del compendio probatorio.
- La rinuncia in appello al motivo relativo al giudizio di responsabilità rende inammissibile, in sede di legittimità, la riproposizione di censure che mirino a rimettere in discussione quel profilo.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere concessa in modo automatico, ma richiede una valutazione complessiva del caso concreto, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.
- Il diniego dell'art. 131-bis c.p. è insindacabile in cassazione quando la sentenza di merito lo abbia motivato in modo effettivo, completo e privo di fratture logiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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