Cassazione Civile, Ordinanza n. 07597/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La lite nasce da una controversia di confine tra due fondi limitrofi. Una parte ha chiesto l'accertamento del confine, la condanna al rilascio della porzione di terreno asseritamente occupata senza titolo, nonché l'accertamento dell'inesistenza di una servitù di passaggio che l'altra parte assumeva di esercitare, con conseguente ordine di demolizione di alcune opere realizzate sul confine. I convenuti hanno resistito e hanno proposto domanda riconvenzionale di usucapione della porzione contesa. Il Tribunale ha accolto la negatoria servitutis e rigettato l'usucapione; la Corte d'appello ha respinto l'appello principale dei soccombenti e, in accoglimento dell'appello incidentale della controparte, li ha condannati a demolire i gradini realizzati sul confine. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con i primi due motivi, violazione dell'art. 1061 c.c. e nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'apparenza della servitù di passaggio nonostante la presenza di una scaletta in mattoni di tufo, in buone condizioni, con cancello di legno e illuminazione, opere che avrebbero dovuto essere valutate come segni visibili e permanenti idonei a integrare il requisito dell'apparenza. Altri motivi, relativi a nullità della sentenza, omesso esame di fatti decisivi, difetto di motivazione e travisamento della prova, sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati. Ha affermato che la Corte d'appello non aveva compiuto la necessaria verifica in punto di fatto sulla idoneità della scala, del cancello e dell'illuminazione a integrare opere apparenti a servizio della servitù di passaggio, limitandosi a escludere in modo generico l'esistenza di un sentiero. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti delle censure accolte e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché proceda a nuovo esame del requisito dell'apparenza della servitù. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Il requisito dell'apparenza della servitù, ai fini dell'usucapione o della destinazione del padre di famiglia, richiede segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio; non basta un semplice percorso o sentiero, occorrendo un quid pluris che mostri la specifica destinazione al passaggio.
Il giudice di merito deve pronunciarsi su ciò che è stato dedotto e provato dalle parti; l'omessa considerazione di un fatto decisivo allegato a sostegno della domanda o dell'eccezione integra vizio denunciabile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
I motivi di nullità della sentenza per mancanza o apparenza di motivazione risultano assorbiti quando la decisione viene cassata per l'erronea applicazione della disciplina sostanziale e per l'omesso esame dei fatti rilevanti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È utilizzato come parametro per denunciare la violazione o falsa applicazione dell'art. 1061 c.c.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È utilizzato come parametro per denunciare la nullità della sentenza per asserita violazione dell'art. 112 c.p.c.
Massime di principio
- Per l'acquisto di una servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia non è sufficiente la mera esistenza di un percorso materialmente idoneo al passaggio: occorre la presenza di opere visibili e permanenti che rendano univoca la destinazione al servizio del fondo dominante.
- La verifica del requisito dell'apparenza è un accertamento di fatto che il giudice di merito deve compiere in modo espresso e completo, valutando tutte le opere dedotte come indici della servitù e non limitandosi a considerazioni generiche sul percorso o sull'accesso.
- Quando una parte allega e prova specifici manufatti o accessori funzionali al passaggio, il giudice deve verificare se tali elementi integrino il quid pluris richiesto dall'art. 1061 c.c.; la mancata valutazione di tali circostanze può integrare vizio di motivazione o omessa pronuncia nei limiti dedotti in ricorso.
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