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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 369/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 16/02/2022 che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p.; il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento della continuità tra più condotte di furto aggravato, sostenendo che vi era omogeneità tipologica e contiguità temporale indicativa di un unico programma criminoso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte di appello di Bari per nuovo giudizio. La Corte suprema ha censurato l'orientamento del giudice dell'esecuzione per mancata esplicitazione e analisi degli elementi probatori relativi all'unicità del disegno criminoso; ha precisato che la contiguità temporale e l'omogeneità esecutiva delle condotte, pur con parziale eterogeneità territoriale, richiedevano una verifica analitica e motivata e non potevano essere travolte da conclusioni astratte.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la dichiarazione di continuazione in sede esecutiva; interpretata come strumento applicabile solo quando sia dimostrabile un unico programma criminoso, progettato nelle sue linee essenziali, e non sulla base di mere presunzioni o congetture.

  • art. 81, secondo comma c.p.

    Rinvio alla disciplina sostanziale della continuazione (cumulo e determinazione della pena); la Corte richiama la necessità che i reati appartenenti al vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un progetto unitario.

Massime di principio

  • La continuazione richiede la prova, anche in sede esecutiva, di un programma criminoso unitario: non basta la mera somiglianza dei reati o la reiterazione della condotta.
  • Fattori rilevanti per il riconoscimento della continuazione: omogeneità tipologica dei reati, contiguità temporale delle condotte e coerenza esecutiva (modus operandi); la contiguità territoriale è un elemento utile ma non determinante da solo.
  • Il giudice deve motivare analiticamente la valutazione sull'esistenza o meno del programma criminoso, esplicitando gli elementi processuali che giustificano il rigetto dell'istanza e non limitandosi a considerazioni generiche.
  • Non è lecito fondare il rifiuto della continuazione su mere congetture o indici presuntivi privi di riscontro probatorio; occorre far emergere, almeno nelle linee fondamentali, la preordinazione del progetto delittuoso.
  • Per la difesa: raccogliere e proporre elementi concreti a sostegno del vincolo (cronologia dettagliata, analogie nel modus operandi, comunicazioni o prove che evidenzino progettualità) e contestare in modo puntuale la rilevanza della eterogeneità territoriale rispetto alla contiguità temporale e tipologica.
  • Per il giudice/procura: se si negano gli effetti della continuazione, occorre motivare sul bilanciamento tra elementi favorevoli (omogeneità e contiguità) e oppositivi (eterogeneità territoriale, assenza di prove di progettazione), con richiamo puntuale agli elementi probatori.

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