Cassazione Civile, Ordinanza n. 33738/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una Regione contro il decreto del giudice delegato di un fallimento, poi parzialmente accolta dal Tribunale di Vicenza solo quanto all'ammissione del credito in chirografo e non quanto al privilegio richiesto. La Regione aveva insinuato al passivo un credito per tassa automobilistica e chiedeva il riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 2752, ult. comma, c.c. Il Tribunale aveva negato il privilegio ritenendo che il rinvio della norma al concetto di "ente locale" non comprendesse la Regione. Con il ricorso per cassazione la Regione ha denunciato: 1) violazione dell'art. 2752, ult. comma, c.c., dell'art. 12 disp. prel. c.c. e dell'art. 3 Cost., sostenendo che il rinvio alla legge della finanza locale è dinamico e consente di ricomprendere anche i tributi regionali, essendo le Regioni enti territoriali accomunati a Comuni e Province dalla funzione di reperire mezzi per i compiti istituzionali; 2) violazione degli artt. 2745 e 2752, ult. comma, c.c. e degli artt. 3, 24 e 119 Cost., deducendo che il privilegio si giustifica in ragione della causa del credito, volta a garantire risorse agli enti territoriali per le funzioni pubbliche; 3) violazione dell'art. 2 d.lgs. 267/2000, dell'art. 13 d.l. 20/2011 e degli artt. 5, 114 e 119 Cost., affermando che la mancata inclusione delle Regioni nella nozione di enti locali non esclude l'interpretazione estensiva della norma e che la disciplina costituzionale della finanza pubblica degli enti territoriali è unitaria. In via subordinata, ha riproposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2752 c.c. per violazione degli artt. 3, 5, 24, 114 e 119 Cost.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati unitariamente i tre motivi di ricorso, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui, in sede di ammissione al passivo fallimentare, deve essere riconosciuto alla Regione il privilegio per il credito tributario relativo alla tassa automobilistica. Ha affermato che tale tutela si giustifica per assicurare all'ente territoriale i mezzi economici necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e che ciò consente un'interpretazione estensiva, e non analogica, dell'art. 2752, ult. comma, c.c., in ragione della comune appartenenza di Regioni, Comuni e Province alla categoria degli enti territoriali. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato riconosciuto il privilegio ex art. 2752, ult. comma, c.c. al credito insinuato dalla Regione Veneto per tasse automobilistiche. Le spese di merito e di legittimità sono state poste a carico del fallimento intimato.
Norme richiamate
norma richiamata per il procedimento di opposizione allo stato passivo
consente il privilegio per il credito tributario regionale relativo alla tassa automobilistica, tramite interpretazione estensiva della locuzione "legge per la finanza locale"
invocato per sostenere l'interpretazione del rinvio normativo come dinamico
art. 3 Cost.
richiamato a sostegno dell'evitare una disparità di trattamento tra enti territoriali
il privilegio è riconosciuto in funzione della causa del credito
art. 24 Cost.
richiamato nella prospettazione della ricorrente sulla tutela del credito pubblico
art. 119 Cost.
richiamato quale fondamento dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali e della necessità di risorse per i compiti istituzionali
richiamato per contestare la definizione di enti locali, ritenuta non decisiva
art. 13 d.l. 20/2011
evocato come norma di interpretazione autentica che avrebbe recepito l'interpretazione estensiva della finanza locale
art. 5 Cost.
richiamato per la rilevanza costituzionale delle Regioni tra gli enti autonomi
art. 114 Cost.
richiamato per l'assetto repubblicano comprensivo di Regioni, Province e Comuni
Massime di principio
- In sede di ammissione al passivo fallimentare, il credito tributario regionale per tassa automobilistica può essere assistito dal privilegio previsto dall'art. 2752, ult. comma, c.c., mediante interpretazione estensiva della nozione di "legge per la finanza locale".
- L'interpretazione estensiva della norma sui privilegi è consentita quando la ratio della prelazione è assicurare all'ente territoriale i mezzi economici necessari per l'adempimento dei propri compiti istituzionali.
- La mancata inclusione delle Regioni nella definizione legislativa di enti locali non impedisce, di per sé, il riconoscimento di un privilegio tributario se il sistema normativo e costituzionale mostra una comune appartenenza degli enti territoriali rilevanti alla medesima esigenza di finanziamento pubblico.
- Quando la giurisprudenza di legittimità ha già consolidato un principio sull'estensione del privilegio ai crediti regionali per tassa automobilistica, il giudice di legittimità può darvi continuità in assenza di ragioni per discostarsene.
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