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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37129/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato in cassazione la sentenza del 23 ottobre 2025 della Corte d’appello di Bari, emessa in sede di rinvio dopo l’annullamento della precedente sentenza per omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione in appello. Gli erano contestati la frode nell’esercizio del commercio, nella forma tentata, e la detenzione per la vendita di prodotti recanti una marcatura CE ritenuta contraffatta: i prodotti erano esposti sugli scaffali accessibili alla clientela. Con cinque motivi, la difesa ha dedotto: (1) violazione degli artt. 56 e 515 c.p. e vizio motivazionale, sostenendo che il mero rinvenimento e l’esposizione dei prodotti non dimostrassero una vendita, un’offerta al pubblico o una trattativa e non integrassero un tentativo punibile; (2) vizio motivazionale e travisamento della prova quanto alla contraffazione del marchio, contestando che la difformità grafica potesse essere accertata sulla base dell’osservazione del verbalizzante senza verifiche tecniche e censurando anche la valutazione relativa ai prodotti elettrici; (3) violazione di legge e vizio motivazionale sull’elemento soggettivo, poiché la consapevolezza sarebbe stata desunta dalla mancata produzione di documenti sulla provenienza dei prodotti, con asserita inversione dell’onere della prova; (4) vizio motivazionale sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità, ritenuta esclusa sulla base del solo numero dei prodotti; (5) violazione degli artt. 627 e 628 c.p.p. e motivazione apparente, perché il giudice di rinvio avrebbe riprodotto la decisione annullata senza una nuova valutazione in contraddittorio. Non sono indicati nel testo la pena inflitta né il numero esatto dei prodotti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi quattro motivi sono stati ritenuti inammissibili perché riproponevano questioni già adeguatamente esaminate dai giudici di merito e miravano a ottenere una diversa lettura delle prove, senza indicare specifici travisamenti o vizi rilevanti in sede di legittimità. In particolare, l’esposizione dei prodotti sugli scaffali destinati alla clientela è stata ritenuta condotta univocamente diretta alla vendita e sufficiente a integrare il tentativo, senza necessità di provare una vendita effettiva; la difformità del marchio era stata motivata attraverso il mancato rispetto delle caratteristiche grafiche normative e l’osservazione di un verbalizzante qualificato; il dolo era stato desunto da più elementi convergenti, tra cui la qualità di esercente, il quantitativo di prodotti, la conoscibilità della loro provenienza e l’assenza di indicazioni su produttore o importatore, senza inversione dell’onere della prova; il diniego dell’art. 131-bis c.p. era stato giustificato considerando l’ingente numero dei prodotti e la dimensione dell’offesa. Il quinto motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: l’annullamento precedente era limitato a un vizio processuale e non impediva al giudice di rinvio di giungere alle stesse conclusioni, purché motivasse autonomamente sui motivi d’appello, come ritenuto avvenuto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Il delitto di frode nell'esercizio del commercio è configurabile anche nella forma tentata quando la merce sia posta in vendita o comunque offerta al pubblico, essendo irrilevante l'effettivo perfezionamento di atti di acquisto da parte dei consumatori.

    La norma sul tentativo consente la punibilità quando la merce fraudolenta è posta in vendita o offerta al pubblico: non occorre che un consumatore concluda l’acquisto.

  • art. 515 c.p.

    Il delitto di frode nell'esercizio del commercio è configurabile anche nella forma tentata quando la merce sia posta in vendita o comunque offerta al pubblico, essendo irrilevante l'effettivo perfezionamento di atti di acquisto da parte dei consumatori.

    La frode in commercio può assumere forma tentata quando prodotti difformi da quelli dichiarati sono esposti o offerti al pubblico; la messa in vendita è sufficiente anche senza vendita effettiva.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità dell'offesa presuppone una valutazione complessiva delle modalità della condotta e dell'entità del danno o del pericolo.

    L’applicazione della causa di non punibilità richiede una valutazione complessiva della condotta e dell’offesa; il numero elevato dei prodotti può esprimere la dimensione concreta dell’offesa e giustificare il diniego.

  • art. 627 c.p.p.

    Quando l'annullamento intervenga per ragioni esclusivamente processuali, il giudice del rinvio conserva integralmente il potere di pervenire alle stesse conclusioni della sentenza annullata, purché all'esito di un nuovo e valido contraddittorio.

    L’annullamento per un vizio processuale non impone al giudice di rinvio di modificare l’esito di merito: può giungere alle stesse conclusioni dopo un nuovo e valido contraddittorio e un’autonoma motivazione sui motivi devoluti.

  • art. 628 c.p.p.

    Il motivo, pertanto, si fonda su un presupposto giuridico errato, pretendendo di far derivare dall'annullamento processuale un obbligo di diverso apprezzamento del merito che non trova alcun fondamento negli artt. 627 e 628 cod. proc. pen.

    Dall’annullamento processuale non deriva un obbligo per il giudice di rinvio di pervenire a una diversa valutazione del merito; restano fermi i limiti e i poteri propri del giudizio di rinvio.

Massime di principio

  • La frode nell’esercizio del commercio è configurabile nella forma tentata quando la merce difforme è esposta sugli scaffali destinati alla clientela o comunque offerta al pubblico; non occorre dimostrare che sia stata conclusa una vendita o una specifica trattativa.
  • La valutazione della difformità di un marchio può fondarsi sull’osservazione di un verbalizzante dotato di specifica esperienza e conoscenza della normativa, quando riferisca su fatti percepiti direttamente e inerenti alla propria attività; la contestazione della valutazione probatoria non equivale, da sola, a un travisamento della prova.
  • Il dolo generico della frode in commercio può essere desunto da una pluralità di circostanze oggettive convergenti, tra cui la qualità di esercente, la quantità dei prodotti, la conoscibilità della loro provenienza e l’assenza di indicazioni sul produttore o sull’importatore; tale inferenza non comporta di per sé inversione dell’onere della prova.
  • La particolare tenuità del fatto va valutata considerando complessivamente le modalità della condotta e l’entità dell’offesa o del pericolo; il numero elevato di prodotti destinati alla commercializzazione può rappresentare un dato decisivo per escluderla.
  • Se l’annullamento della sentenza d’appello è disposto per una ragione esclusivamente processuale, il giudice di rinvio può confermare le conclusioni di merito già raggiunte, purché svolga un nuovo e valido contraddittorio e motivi autonomamente sui motivi devoluti; la mera coincidenza dell’esito non rende apparente la motivazione.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove operate dal giudice di merito una lettura alternativa, se non è indicato uno specifico vizio rilevante secondo i limiti del sindacato di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieFrode in commercio
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiTentativo

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