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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34223/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo all’anno d’imposta 2015, emesso per due immobili di proprietà di una congregazione religiosa. La contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo il diritto all’esenzione prevista per gli immobili destinati ad attività di culto, assistenza o didattica svolte senza modalità commerciali. La Corte di merito aveva respinto l’appello, rilevando, per un immobile adibito a scuola primaria paritaria, la corresponsione di rette non simboliche e la mancata prova della gratuità o della modulazione delle rette in base alle condizioni economiche delle famiglie; per l’altro immobile, destinato ad alloggio delle religiose, aveva evidenziato la mancanza di prova della destinazione concreta a uso esente. In cassazione la ricorrente ha dedotto un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, sostenendo in sostanza che gli immobili avrebbero dovuto beneficiare dell’esenzione. La Corte ha però ritenuto il ricorso generico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e si limitava a riproporre le difese già disattese nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse inammissibilmente generico, poiché non censurava specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolveva nella mera riproposizione delle tesi difensive già esaminate e respinte in appello. Nel merito, la Corte ha comunque richiamato e condiviso l’impostazione secondo cui l’esenzione IMU/ICI per gli immobili degli enti non commerciali richiede la prova concreta sia del requisito soggettivo sia di quello oggettivo, e che, per l’immobile scolastico, rette non meramente simboliche escludono il carattere non commerciale dell’attività; per l’immobile destinato ad alloggio delle religiose, la semplice residenza di membri dell’ordine non basta senza prova della specifica destinazione esente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992

    art. 7, primo comma, lettera i

    L’esenzione per gli immobili degli enti non commerciali richiede la compresenza del requisito soggettivo dell’ente non commerciale e del requisito oggettivo della destinazione esclusiva dell’immobile ad attività esenti svolte con modalità non commerciali; tale requisito va provato in concreto dal contribuente.

  • art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986

    art. 87, comma primo, lett. c)

    La norma è richiamata quale parametro del requisito soggettivo dell’ente non commerciale, cui rinvia l’art. 7 del d.lgs. n. 504/1992.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3

    Il motivo è formulato come denuncia di violazione di legge, ma è stato ritenuto generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso è stato giudicato inammissibile nella sostanza perché propone un "non motivo", ossia una mera contrapposizione alla decisione impugnata senza specifica critica della ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’esenzione fiscale per immobili di enti non commerciali non dipende solo dalla natura dell’ente, ma richiede anche la prova concreta che l’attività svolta nell’immobile abbia modalità non commerciali, ossia sia resa gratuitamente o dietro corrispettivo meramente simbolico.
  • Quando il giudice di merito accerta che per un’attività scolastica sono corrisposte rette non simboliche, l’attività è qualificabile come commerciale anche se economicamente in perdita; la perdita di gestione non è sufficiente a fondare l’esenzione.
  • Ai fini dell’esenzione per immobili destinati ad alloggio di membri di un ente religioso, la mera presenza o residenza dei religiosi nell’immobile non basta: occorre dimostrare in concreto la destinazione del bene a un uso rientrante nella previsione agevolativa.
  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente riproporre le difese svolte in appello: il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti si risolve in un motivo solo apparente o generico.
  • L’onere di provare i presupposti dell’esenzione tributaria grava sul contribuente che la invoca.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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