Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 15260/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre agli ulteriori effetti di legge. La decisione di merito sulla responsabilità per truffa resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa. L'unico motivo deduceva formalmente violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità, ma in concreto mirava a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio. La Corte rileva che le doglianze si limitavano a censure di merito, prive dell'indicazione di specifici travisamenti di prove già esaminate dai giudici di merito, i quali avevano motivato in modo logico e giuridicamente corretto sulla condotta tenuta dall'imputato prima e dopo la vendita di beni dei quali non era proprietario, desumendone l'intento di conseguire un ingiusto profitto mediante inganno.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Richiamato come reato contestato; la Corte valorizza, ai fini della tenuta della motivazione di merito, l'intento di conseguire un ingiusto profitto con inganno.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio quando il ricorso si risolva in mere censure di fatto, senza l'indicazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali.
  • La deduzione di violazione di legge non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità se, in realtà, tende a sollecitare una nuova lettura delle prove già esaminate e congruamente valutate dai giudici di merito.
  • La motivazione della sentenza di merito è immune da censure quando ricostruisce in modo logico e giuridicamente corretto la condotta antecedente e successiva al fatto, traendone elementi univoci sulla sussistenza dell'inganno e dell'ingiusto profitto tipici della truffa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.