Cassazione Penale, Sentenza n. 10034/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 12.01.2016-11.07.2016 (carcere e poi arresti domiciliari) eseguito in esecuzione dell'ordinanza del GIP del 07.01.2016. Era indiziato di reati connessi al reimpiego di proventi illeciti e al concorso con esponenti della famiglia mafiosa dei Graziano, nonché di aver messo a disposizione la ditta B.S.C. s.r.l. intestata al figlio per ottenere una variante edilizia e consegnare i proventi dell'affare. In primo grado il Tribunale lo aveva condannato, ma la Corte d'appello lo aveva assolto il 16.11.2020 con formula "perché il fatto non sussiste" (sentenza irrevocabile 19.07.2021). Il giudice della riparazione ha però rigettato la domanda ritenendo che il Cuccio avesse dato causa all'adozione della misura per la sua presunta consapevolezza della natura "opaca" dell'affare e per un comportamento processuale ritenuto ingannevole e "indisponente".
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Palermo. La Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia confuso la valutazione della gravità indiziaria con quella autonoma richiesta per accertare l'eventuale responsabilità del detenuto ai fini dell'esclusione del diritto alla riparazione (art. 314 c.p.p.), basando il rigetto su elementi insufficienti: la generica "opacità" dell'affare senza specificare una condotta concreta e causale e su un comportamento processuale successivo all'adozione della misura, elemento irrilevante per stabilire la causa della detenzione. La decisione impugnata è quindi annullata con rinvio e la Corte d'appello dovrà svolgere un nuovo giudizio.
Norme richiamate
Norma utilizzata per valutare se l'ingiusta detenzione è imputabile all'interessato per dolo o colpa grave; la Corte precisa che il giudice della riparazione deve svolgere una valutazione autonoma ex ante, apprezzando gli elementi probatori e la sussistenza di condotte di eclatante o macroscopica negligenza o imprudenza che abbiano concretamente ingenerato la falsa apparenza di reità.
Richiamata nel motivo di ricorso come norma attinente alle conseguenze e alle cause di esclusione della riparazione; la sentenza implica che l'applicazione di eventuali limitazioni al diritto alla riparazione richiede motivazione specifica e collegamento causale tra la condotta dell'istante e la misura.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente: violazione e falsa applicazione di norme di diritto (lett. b) e motivazione apparente o insufficiente (lett. e). La Corte ha ritenuto sussistenti profili di vizio di motivazione e confusione tra piani valutativi.
artt. 81, 110, 648 ter cod. pen.
Norme penali relative ai reati a lui contestati in sede di indagine (concorso, causazione e reimpiego di proventi illeciti). Tali contestazioni sono lo sfondo fattuale della detenzione, ma la successiva assoluzione per "fatto non sussiste" ha reso rilevante la questione della riparazione.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma ed ex ante: non può sostituirsi al giudice della cognizione tentando di riqualificare o provare fatti non ritenuti sussistenti nel merito, ma deve accertare se la condotta dell'istante abbia con dolo o colpa grave determinato la falsa apparenza di colpevolezza.
- Per escludere il diritto alla riparazione è necessaria una motivazione specifica che indichi condotte concrete, eclatanti o macroscopiche (negligenza, imprudenza o violazioni regolamentari) direttamente idonee e causalmente rilevanti rispetto all'adozione o al mantenimento della misura cautelare.
- La generica "opacità" di un'affare o la sua criticità economica, senza l'indicazione di comportamenti specifici dell'istante che abbiano effettivamente favorito l'adozione della misura, non sono sufficienti a negare la riparazione.
- Condotte processuali del detenuto tenute nella fase dibattimentale successiva all'adozione della misura (atteggiamenti, difese o comportamenti in aula) sono in linea generale irrilevanti per stabilire la causa della detenzione, a meno che non emerga un nesso causale diretto e anteriore all'adozione della misura.
- La motivazione del giudice della riparazione deve essere adeguata e congrua: una decisione che confonde i piani valutativi (gravità indiziaria vs responsabilità personale per la detenzione) è annullabile e il giudice dovrà riesaminare gli elementi probatori con chiarezza sul nesso causale.
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